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Consultazione 2017/63: Revisione parziale della legge federale sull'assicurazione malattie (autorizzazione dei fornitori di prestazioni) · 4 pagine

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3bisIl Consiglio federale può inoltre esigere dai fornitori di prestazioni di cui al capoverso 1 una prova delle conoscenze del sistema sanitario svizzero necessarie a garantire la qualità delle prestazioni e può prevedere un esame in tal proposito. I fornitori di prestazioni che dimostrano di aver svolto una pratica di due anni in Svizzera nel campo di attività oggetto della richiesta dopo la fine della formazione di base e del perfezionamento sono dispensati dall’esame.

4L’esercizio a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie da parte dei fornitori di prestazioni di cui al capoverso 1 è sottoposto a oneri relativi all’economicità e alla qualità delle prestazioni; gli oneri riguardano segnatamente misure di sviluppo della qualità e la comunicazione dei dati necessari a tale scopo. Il Consiglio federale disciplina questi oneri.

5Gli assicuratori designano un’organizzazione incaricata di decidere in merito alle domande di autorizzazione dei fornitori di prestazioni di cui al capoverso 1. Se gli assicuratori non giungono a un accordo, è il Consiglio federale a designarla.

6Se il Consiglio federale prevede una procedura d’esame di cui al capoverso 3bis, può delegarne lo svolgimento ad un’organizzazione.

7Per adempiere ai compiti di cui ai capoversi 5 e 6, l’organizzazione interessata può riscuotere un emolumento. Il Consiglio federale ne regola la riscossione. In particolare stabilisce l’importo dell’emolumento.

Art. 36a, 37 e 38

Abrogati

Art. 55a Limitazione del numero di medici autorizzati a esercitare a carico

dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

1Un Cantone può limitare il numero di medici. A tale scopo può stabilire che le persone seguenti possano fornire prestazioni ambulatoriali in uno o più campi di specializzazione solo previa autorizzazione:

a. medici che esercitano un’attività dipendente o indipendente;

b. medici che esercitano in un ospedale;

c. medici che esercitano in istituti di cui all’articolo 35 capoverso 2 lettera n.

2Per determinare i numeri massimi di cui al capoverso 1, i Cantoni devono tenere conto dei tassi di occupazione di tutti i medici di cui al capoverso 1. Il Consiglio federale può fissare criteri supplementari e principi metodologici per determinare i numeri massimi di cui al capoverso 1.

3Prima di determinare i numeri massimi, i Cantoni sentono le federazioni dei fornitori di prestazioni, degli assicuratori e dei pazienti. Si coordinano con gli altri Cantoni per determinare i numeri massimi.

4I fornitori di prestazioni, gli assicuratori e le loro rispettive federazioni comunicano gratuitamente alle autorità cantonali competenti che li richiedono i dati necessari a determinare i numeri massimi.