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Consultazione 2017/63: Revisione parziale della legge federale sull'assicurazione malattie (autorizzazione dei fornitori di prestazioni) · 4 pagine

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5Se un Cantone fissa un numero massimo di medic, i seguenti medici possono continuare a esercitare senza autorizzazione:

a. medici che sono stati autorizzati e hanno esercitato un’attività dipendente o indipendente a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie prima dell’entrata in vigore del numero massimo;

b. medici che esercitavano nel settore ambulatoriale degli ospedali o in istituti di cui all’articolo 35 capoverso 2 lettera n prima dell’entrata in vigore della limitazione, se continuano a esercitare la propria attività nel settore ambulatoriale dello stesso ospedale o dello stesso istituto.

6Se i costi annui per assicurato in un campo di specializzazione di un Cantone aumentano più dei costi annui degli altri campi di specializzazione di questo Cantone o della media nazionale dei costi annui del campo di specializzazione interessato, il Cantone può prevedere che nessun nuovo medico sia autorizzato a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie in questo campo di specializzazione.

Art. 59, cpv. 1 primo periodo e cpv.3 lett. g

1Contro i fornitori di prestazioni che violano le condizioni e gli oneri di economicità e qualità previsti nella presente legge (art. 36 cpv. 3, 56 e 58) o clausole contrattuali vengono prese sanzioni. …

3Costituiscono violazione delle condizioni legali o delle clausole contrattuali secondo il capoverso 1 segnatamente:

g. l’inadempimento totale o parziale delle condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 36 capoverso 4.

II

Disposizioni transitorie relative alla modifica del …

1Gli assicuratori devono designare l’organizzazione di cui all’articolo 36 capoverso 5 entro un anno dall’entrata in vigore della modifica del … . Fino alla designazione dell’organizzazione, l’autorizzazione a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie dei fornitori di prestazioni di cui all’articolo 35 capoverso 2 lettere a–g, m e n è retta dal diritto previgente. I fornitori di prestazioni che erano stati autorizzati a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie prima dell’entrata in vigore della modifica del … o che lo sono stati fino alla designazione dell’organizzazione di cui all’articolo 36 capoverso 5 non necessitano di un’autorizzazione da parte di questa organizzazione.

2I disciplinamenti cantonali in materia di limitazione delle autorizzazioni a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie devono essere adeguati entro un termine di due anni dall’entrata in vigore della modifica del … alle disposizioni dell’articolo 55a.