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Consultazione 2017/64: Revisione dell'ordinanza del DFI sulla cartella informatizzata del paziente: introduzione dei formati di scambio elettronici · 7 pagine
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816.111 Cartella del paziente
Si devono impiegare gli stessi dati che sono stati inseriti nel servizio di ricerca di dati delle strutture sanitarie e dei professionisti della salute secondo l’articolo 41 dell’OCIP.
2.2.4 i dati relativi al destinatario:
Unità d’informazione Grado di obbligatorietà
Cognome e nomi F
Identificatore F
Struttura sanitaria F
Questi dati devono essere registrati solo per il referto di laboratorio elettronico.
Si devono impiegare gli stessi dati che sono stati inseriti nel servizio di ricerca di dati delle strutture sanitarie e dei professionisti della salute secondo l’articolo 41 OCIP.
3 Informazioni mediche
3.1 Per la cartella di vaccinazione informatizzata vale:
3.1.1 l’implementazione tecnica deve avvenire secondo la specifica dettagliata
CDA-CH-VACD4;
3.1.2 le informazioni comprendono:
Unità d’informazione Grado di obbligatorietà
Vaccinazioni somministrate con: O
- nome del preparato
- dosaggio
Elenco dei problemi F
Patologie precedenti/anamnesi F
Allergie e intolleranze F
Referti di laboratorio rilevanti F
Gravidanze F
Età gestazionale del nascituro F
4 La specifica dettagliata del formato di scambio non è pubblicata nella RU. Può essere ottenuta presso l’UFSP, Schwarzenburgstrasse 157, 3003 Berna o consultata sul sito Internet www.ehealth.admin.ch. Si rinuncia alla traduzione nelle lingue ufficiali.