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Consultazione 2017/64: Revisione dell'ordinanza del DFI sulla cartella informatizzata del paziente: introduzione dei formati di scambio elettronici · 7 pagine
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Cartella informatizzata del paziente. O del DFI 816.111
3.2.6 le informazioni della decisione terapeutica comprendono:
Unità d’informazione Grado di obbligatorietà
Medicamento con: O
- nome del preparato
- nome del principio attivo
- dose per principio attivo
- forma galenica
- dose per unità
- dosaggio
3.2.7 le informazioni del commento sulla terapia farmacologica comprendono:
Unità d’informazione Grado di obbligatorietà
Commento sulla terapia farmacologica O
3.3 Per il referto di laboratorio elettronico vale:
3.3.1 l’implementazione tecnica deve avvenire secondo la specifica dettagliata
CDA-CH-LREP6;
3.3.2 le informazioni comprendono:
Unità d’informazione Grado di obbligatorietà
Referto di laboratorio O
Segni vitali F
Altre osservazioni rilevanti F
6 La specifica dettagliata del formato di scambio non è pubblicata nella RU. Può essere ottenuta presso l’UFSP, Schwarzenburgstrasse 157, 3003 Berna o consultato sul sito Internet www.ehealth.admin.ch. Si rinuncia alla traduzione nelle lingue ufficiali.