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Consultazione 2017/64: Revisione dell'ordinanza del DFI sulla cartella informatizzata del paziente: introduzione dei formati di scambio elettronici · 7 pagine

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Cartella informatizzata del paziente. O del DFI 816.111

3.2.6 le informazioni della decisione terapeutica comprendono:

Unità d’informazione Grado di obbligatorietà

Medicamento con: O

- nome del preparato

- nome del principio attivo

- dose per principio attivo

- forma galenica

- dose per unità

- dosaggio

3.2.7 le informazioni del commento sulla terapia farmacologica comprendono:

Unità d’informazione Grado di obbligatorietà

Commento sulla terapia farmacologica O

3.3 Per il referto di laboratorio elettronico vale:

3.3.1 l’implementazione tecnica deve avvenire secondo la specifica dettagliata

CDA-CH-LREP6;

3.3.2 le informazioni comprendono:

Unità d’informazione Grado di obbligatorietà

Referto di laboratorio O

Segni vitali F

Altre osservazioni rilevanti F

6 La specifica dettagliata del formato di scambio non è pubblicata nella RU. Può essere ottenuta presso l’UFSP, Schwarzenburgstrasse 157, 3003 Berna o consultato sul sito Internet www.ehealth.admin.ch. Si rinuncia alla traduzione nelle lingue ufficiali.