Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/64: Revisione dell'ordinanza del DFI sulla cartella informatizzata del paziente: introduzione dei formati di scambio elettronici · 7 pagine
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infatti rinunciare alla pubblicazione nella RU dei testi che concernono solo una cerchia ristretta di persone, che sono di natura tecnica o che si rivolgono solo a specialisti e il cui formato non si presta alla pubblicazione nella RU. Queste condizioni appaiono soddisfatte, poiché i supplementi all’allegato 4 sono requisiti altamente tecnici che riguardano solo una cerchia molto ristretta di destinatari, segnatamente gli specialisti responsabili dell’implementazione tecnica. Le specifiche dettagliate, pubblicate sul sito dell’UFSP in formato PDF come supplemento all’allegato 4, sono consultabili anche elettronicamente attraverso l’applicazione ART-DECOR in modo da facilitare l’implementazione da parte degli specialisti.
CDA-CH-EMED Cartella farmacologica informatizzata – modellizzazione in ART-DECOR, versione 3 maggio 2017 (v0.94.3)
http://ehealthsuisse.art-decor.org/cdachemed-html-20170613T092834/index.html
CDA-CH-LREP Referto di laboratorio elettronico – modellizzazione in ART-DECOR, versione del 13.04.2017 http://ehealthsuisse.art-decor.org/cdachlrep-html-20170613T084710/index.html
CDA-CH-VACD Cartella di vaccinazione informatizzata – modellizzazione in ART-DECOR, versione del 6 gennaio 2016
http://ehealthsuisse.art-decor.org/cdachvacd-html-20160104T132905/index.html
L’allegato 4 dell’OCIP-DFI sarà pubblicato nelle lingue ufficiali. I supplementi all’allegato 4 non saranno invece tradotti nelle lingue ufficiali in base all’articolo 10 capoverso 4 OCIP e in applicazione dell’articolo 14 capoverso 2 lettera b LPubb, poiché, come già menzionato, le specifiche dettagliate si rivolgono solo a una cerchia ristretta di esperti altamente specializzati.
2 Parte speciale
2.1 Struttura dell’allegato 4 e del numero 1 Prescrizioni generali
L’allegato 4 dell’OCIP-DFI è strutturato nel modo seguente:
Il numero 1 contiene, accanto all’elenco dei formati di scambio attualmente validi (n. 1.1), le prescrizioni generali applicabili a ogni formato di scambio, fra cui le prescrizioni generali per lo sviluppo di un formato di scambio (n. 1.2) e per la registrazione dei dati nelle singole unità d’informazione quando si utilizzano i formati di scambio (n. 1.3).
Il numero 2 contiene le prescrizioni valide per tutti i formati di scambio relative alle «Informazioni amministrative». Queste comprendono i dati relativi al documento (n. 2.2.1), i dati relativi al paziente (n. 2.2.2), i dati relativi all’autore del formato di scambio (n. 2.2.3) e – se del caso – i dati relativi al destinatario del formato di scambio (n. 2.2.4). Le norme di HL7 Svizzera riportate al numero 2 sono consultabili gratuitamente sul sito www.hl7.ch.
Il numero 3 contiene per ogni formato di scambio le prescrizioni relative alla rappresentazione dell’informazione medica. Attualmente (maggio 2017), l’allegato 4 comprende i seguenti formati di scambio (n. 1.1):
Cartella di vaccinazione informatizzata (n. 3.1);
Cartella farmacologica informatizzata (n. 3.2) – che comprende i documenti Panoramica della terapia farmacologica (n. 3.2.3), Ricetta elettronica (n. 3.2.4), Dispensazione elettronica (n. 3.2.5), Decisione terapeutica (n. 3.2.6) e Commento sulla terapia farmacologica (n. 3.2.7);
Referto di laboratorio elettronico (n. 3.3).
2.2 Numero 2 Prescrizioni per le informazioni amministrative
Il numero 2.1 prevede che per la rappresentazione delle informazioni amministrative si debbano rispettare le prescrizioni di CDA-CH.