Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/64: Revisione dell'ordinanza del DFI sulla cartella informatizzata del paziente: introduzione dei formati di scambio elettronici · 7 pagine

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Secondo il numero 2.2.1, i dati sul documento devono contenere obbligatoriamente le seguenti informazioni: numero d’identificazione del documento, tipo del documento, lingua del documento, titolo del documento, data di creazione, grado di riservatezza e versione. Là dove prescritto, si deve inoltre utilizzare l’intervallo di valori dei relativi metadati secondo l’allegato 3 dell’OCIP-DFI.

Secondo il numero 2.2.2, i dati sul paziente devono obbligatoriamente contenere: cognome e nomi, data di nascita e sesso. Si deve inoltre utilizzare un numero d’identificazione che consente di attribuire correttamente il documento al relativo paziente. A tale scopo ci si può avvalere per esempio del numero d’identificazione del registro dei pazienti (Master-Patient-Index) della comunità o comunità di riferimento. Secondo le prescrizioni della legge federale del 19 giugno 20157 sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP) non è però consentito utilizzare il numero d’assicurato di cui all’articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 19468 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, né il numero d’identificazione del paziente di cui all’articolo 4 LCIP.

I dati sul professionista della salute che ha creato il documento (autore) devono contenere obbligatoriamente, secondo il numero 2.2.3, il cognome e i nomi del professionista della salute, l’identificatore inserito nel servizio di ricerca di dati delle strutture sanitarie e dei professionisti della salute secondo l’articolo 41 OCIP e la designazione della struttura sanitaria. Per il formato di scambio Referto di laboratorio elettronico è inoltre necessario registrare gli stessi dati per il destinatario del documento (n. 2.2.4). In entrambi i casi, i dati devono coincidere con quelli del servizio di ricerca di dati delle strutture sanitarie e dei professionisti della salute secondo l’articolo 41 OCIP.

2.3 Numero 3 Prescrizioni per le informazioni mediche

2.3.1 Cartella di vaccinazione informatizzata (n. 3.1)

Il formato di scambio Cartella di vaccinazione informatizzata è l’equivalente elettronico dell’attuale libretto di vaccinazione cartaceo e consente di registrare e gestire i dati di vaccinazione di un paziente. L’implementazione tecnica deve avvenire secondo la specifica dettagliata CDA-CH-VACD (n. 3.1.1).

Le informazioni mediche devono contenere obbligatoriamente i dati indicati al numero 3.1.2 sulle vaccinazioni somministrate. A titolo facoltativo si possono aggiungere nella cartella di vaccinazione informatizzata altri dati, come un elenco dei problemi, patologie precedenti, allergie o gravidanze.

2.3.2 Cartella farmacologica informatizzata (n. 3.2)

Il formato di scambio Cartella farmacologica informatizzata comprende i seguenti documenti:

 Panoramica della terapia farmacologica: la panoramica della terapia farmacologica è una panoramica il più completa possibile della terapia farmacologica attuale del paziente. Può essere utilizzata dal paziente in forma stampata anche come posologia dei diversi medicamenti;

 Ricetta elettronica: la ricetta elettronica è la forma elettronica della prescrizione di un medicamento da parte di un professionista della salute abilitato;

 Dispensazione elettronica: la dispensazione elettronica documenta la dispensazione dei medicamenti direttamente al paziente o a una terza persona autorizzata in vista di un futuro utilizzo o della somministrazione del medicamento da parte del professionista della salute autorizzato;

 Decisione terapeutica: la decisione terapeutica documenta la decisione presa da un professionista della salute sulla terapia da seguire e serve all’introduzione di un nuovo medicamento;

 Commento sulla terapia farmacologica: nel commento sulla terapia farmacologica i professionisti della salute possono, previo consenso del paziente, inserire come testo libero osservazioni importanti concernenti l’assunzione dei medicamenti.

L’implementazione tecnica deve avvenire secondo la specifica dettagliata CDA-CH-EMED (n. 3.2.1).

7 RS 816.1

8 RS 831.10