Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/64: Revisione dell'ordinanza del DFI sulla cartella informatizzata del paziente: introduzione dei formati di scambio elettronici · 7 pagine
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L’obbligo di indicare determinati dati sul medicamento varia in funzione del documento. Nella ricetta elettronica, per esempio, si devono inserire anche i dati sul numero di confezioni prescritte e sulla dimensione della confezione (n. 3.2.4), mentre nella panoramica della terapia farmacologica questa indicazione non è necessaria (n. 3.2.3).
2.3.3 Referto di laboratorio elettronico (n. 3.3)
Questo formato di scambio consente ai laboratori di trasmettere i loro referti ai committenti (ambulatori medici, ospedali, ecc.). Anche i laboratori degli ambulatori medici e degli ospedali possono avvalersi di tale formato di scambio per creare e gestire i propri referti e renderli utilizzabili nella cartella informatizzata del paziente.
L’implementazione tecnica deve avvenire secondo la specifica dettagliata CDA-CH-LREP (n. 3.3.1).
Se ciò è di particolare interesse per l’interpretazione degli esiti delle analisi indicati nei referti di laboratorio, vi è la possibilità di aggiungere nel referto altre informazioni sullo stato di salute del paziente (p. es. età gestazionale del nascituro).
3 Entrata in vigore
L’allegato 4 dell’OCIP-DFI entrerà probabilmente in vigore il 15 gennaio 2018.