Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/66: Modifica dell'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni (OPI) · 5 pagine
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consenta di avere in futuro due tipi di specialisti della sicurezza sul lavoro. H+ è favorevole alla modifica dell’articolo 11d OPI concernente il riconoscimento dell’esame di professione federale SLPS nel settore della sicurezza sul lavoro.
3.3 Pareri materiali con proposte di modifica
Per 25 Cantoni, IVA e VSAA, SECO, CFSL, Suva e Associazione per la formazione professionale
superiore SLPS la formulazione proposta per la modifica dell’articolo 11d capoverso 1 OPI implica che gli specialisti della sicurezza sul lavoro siano sempre medici del lavoro oppure igienisti del lavoro, ingegneri di sicurezza o esperti nell’ambito della sicurezza. In queste categorie, tuttavia, non rientrano coloro che hanno superato l’esame di professione in questione, dato che il titolo non contiene nessuna delle quattro denominazioni. Con il tenore della modifica proposto non è chiaro a quale categoria appartengano coloro che hanno superato l’esame di professione. Pertanto, nell’interesse della chiarezza, si propone un adeguamento minimo dell’articolo 11d capoverso 1. Si deve esprimere in modo inequivocabile che chi ha superato l’esame di professione federale nell’ambito della sicurezza sul lavoro è soltanto un esperto nell’ambito della sicurezza. Il relativo attestato professionale non conferisce alcun diritto a utilizzare le denominazioni professionali di medico del lavoro, igienista del lavoro o ingegnere di sicurezza.
CFSL, Suva e SGAS suggeriscono che le persone in possesso di un attestato professionale
federale nell'ambito della sicurezza sul lavoro siano assoggettate a un obbligo di perfezionamento, analogamente agli specialisti di cui all’ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro. I requisiti del perfezionamento ai sensi dell’articolo 7 dell’ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro potrebbero essere disciplinati in un nuovo articolo 11tero in un nuovo articolo 11d capoverso 4 OPI.
Suva ritiene che la proposta di stralciare le decisioni per la verifica della qualifica degli specialisti di
sicurezza crei incertezze per quanto riguarda gli specialisti con formazione di base e perfezionamento esteri. La CFSL ritiene che l’emanazione di decisioni relative alla qualifica degli specialisti, così come sono disciplinate nell’articolo 11dbisvigente, rimanga fattibile, segnatamente nel quadro della verifica degli attestati di formazione esteri. Quando si tratta della qualifica di specialisti, le autorità coinvolte dovrebbero essere d’accordo tra loro. Pertanto la CFSL propone che le autorità emanino decisioni di comune accordo. Sarebbe anche da verificare l’opportunità di un rimando al diritto di audizione a causa della particolare composizione delle parti.
SGARM auspica che dagli adeguamenti dell’ordinanza risulti chiaramente che in futuro potrà esserci
un percorso alternativo per ottenere lo status di MSSL soltanto per gli esperti di safety (esperti nell’ambito della sicurezza), o seguendo una formazione secondo l’ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro o superando l’esame per conseguire il titolo federale.
Fédération des entreprises romandes, ERGOrama e grmhst sono favorevoli all’estensione del
riconoscimento di specialista della sicurezza sul lavoro ad altre figure professionali. Contestano invece il fatto che l’estensione del riconoscimento debba essere limitata ai soli esami di professione federali. Anche i diplomi rilasciati dalle scuole universitarie professionali e dalle università, segnatamente nei settori dell’ergonomia, della salute sul posto di lavoro o dell’igiene del lavoro, devono poter beneficiare di questa estensione. Fédération des entreprises romandes, ERGOrama e grmhst affermano che la proposta di modifica dell’articolo 11dbisOPI apporta comunque un chiarimento dal punto di vista dei contenuti rispetto alla situazione attuale e quindi la sostengono.
Il Cantone del Vallese domanda quale sarà il futuro degli attuali perfezionamenti per esperti
nell’ambito della sicurezza e ingegneri di sicurezza e suggerisce di tenere conto anche di ergonomi, psicologi del lavoro e infermiere aziendali nella formulazione dell’articolo 11d OPI.
Alla luce della crescente importanza dei fattori psicosociali, sgaop e Psy4work.ch ritengono che
l’integrazione dell’articolo 11d OPI sia opportuna, ma non sufficientemente ampia. Caldeggiano l’introduzione di una descrizione generale della figura professionale dello specialista della sicurezza sul Iavoro e della protezione della salute.