Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/70: Progetto fiscale 17 (PF17) · 64 pagine

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nuove norme proposte si orientano allo stato dei lavori al 30 giugno 2017. Non sono esclusi adeguamenti alle nuove norme proposte al fine di tenere conto dei futuri sviluppi internazionali.

Gli standard e le raccomandazioni internazionali, tra cui anche quelle dell’OCSE, necessitano per principio di un’interpretazione.

Essi offrono inoltre dei margini di discrezionalità nella loro applicazione che tengono conto anche di considerazioni di natura

politica, pertanto le leggi e le regole nazionali non possono essere valutate in modo esaustivo con riferimento alla loro accettazione internazionale. Occorre inoltre menzionare che le norme concernenti la promozione dell’insediamento, in particolare dei fattori mobili, a livello internazionale sono soggette a continue discussioni e vengono messe in dubbio in modo sostanziale da molti Stati. Ciò può portare a misure unilaterali di singoli Paesi contro le nuove norme proposte o a una verifica sostanziale da parte dell’OCSE.

Se le nuove norme proposte si orientano agli standard internazionali dell’OCSE, viene soddisfatta al contempo anche la finalità della dichiarazione congiunta sulla fiscalità delle imprese conclusa con l’UE (cfr. n. 1.1.1.2).

4.2.2 Gli standard minimi BEPS

Dopo la pubblicazione dei risultati finali del progetto BEPS, avvenuta il 5 ottobre 2015, ora l’attenzione è rivolta in particolare all’attuazione dei quattro standard minimi (cfr. n. 1.1.1.1). Di seguito sono presentati dettagliatamente i due standard minimi di particolare rilevanza per il PF17: l’azione 5 BEPS «Lotta efficace contro le pratiche fiscalmente dannose considerando la trasparenza e la sostanza» e l’azione 13 BEPS «Rendicontazioni Paese per Paese».

4.2.2.1 Azione 5 BEPS: Lotta efficace contro le pratiche fiscalmente dannose considerando la trasparenza e la sostanza

Lo standard minimo dell’azione 5 BEPS regola, da un lato, i requisiti minimi per la sostanza economica di un’imposizione

privilegiata dei redditi provenienti dai diritti sui beni immateriali (patent box), il cosiddetto approccio Nexus modificato.

Il rapporto finale 2015 sull’azione 5 disciplina le disposizioni transitorie per i patent box non conformi all’approccio Nexus

modificato, che non soddisfano i requisiti minimi per la sostanza economica. Conseguentemente, dal 30 giugno 2016 non sono più ammessi nuovi inserimenti nel regime privilegiato, i cui vantaggi possono essere concessi solo fino al 30 giugno 2021. Il concetto di nuovi inserimenti comprende sia i nuovi contribuenti sia i nuovi diritti sui beni immateriali. Come illustrato al numero 1.1.1.1, il Forum sulle pratiche fiscali dannose (FHTP) prosegue i suoi lavori e sta definendo le regole transitorie per altri regimi diversi dal patent box nonché per i patent box verificati dal 2017.

Dall’altro lato è richiesta trasparenza per i ruling fiscali e gli strumenti simili. Se un’autorità fiscale emana determinati tipi di ruling fiscali, ad esempio ruling unilaterali per i prezzi di trasferimento, ruling sulle questioni relative agli stabilimenti d’impresa o

concernenti un regime fiscale, gli altri Paesi interessati da questi ruling devono essere spontaneamente informati al riguardo. In Svizzera, lo scambio spontaneo di informazioni sui ruling fiscali avviene sulla base della Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale approvata dall’Assemblea federale il 18 dicembre 2015 ed entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2017 (Convenzione sull’assistenza amministrativa dell’OCSE e del Consiglio d’Europa50) e della riveduta legge

sull’assistenza amministrativa fiscale51. L’ordinanza riveduta sull’assistenza amministrativa (RS 651.11), che disciplina

dettagliatamente l’attuazione degli standard OCSE, è entrata in vigore il 1° gennaio 2017. L’applicazione del nuovo standard da parte della Svizzera è prevista dal 1° gennaio 2018. Sono interessati i ruling fiscali emanati dal 1° gennaio 2010 e ancora efficaci all’inizio dell’applicazione nonché i ruling fiscali emanati dopo detta data, a condizione che rientrino nell’ambito stabilito dall’OCSE.

4.2.2.2 Azione 13 BEPS: Rendicontazione Paese per Paese

Con lo standard minimo dell’azione 13 BEPS è stata adeguata la documentazione sui prezzi di trasferimento e la rendicontazione Paese per Paese, nonché lo scambio automatico delle rendicontazioni. La rendicontazione Paese per Paese contiene informazioni sulla distribuzione a livello mondiale delle cifre d’affari e delle imposte versate, ulteriori indicatori dei gruppi multinazionali nei singoli Paesi e territori nonché i dati sulle principali attività economiche di tutti i soggetti facenti parte del gruppo multinazionale. Questo documento è sostanzialmente rilasciato dalla società madre del gruppo multinazionale e trasmesso automaticamente soltanto alle autorità tributarie nazionali dei Paesi e dei territori in cui il gruppo multinazionale dispone di un soggetto giuridico.

Il 16 giugno 2017 l’Assemblea federale ha approvato il decreto federale sull’approvazione dell’accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio delle rendicontazioni Paese per Paese (Accordo SRPP) e la legge federale sullo scambio

automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali (LSRPP). Se il termine di referendum, fissato il 5 ottobre 2017, scade inutilizzato, l’Accordo SRPP e la LSRPP possono entrare in vigore nel mese di

dicembre 2017. I gruppi multinazionali in Svizzera sarebbero così obbligati a presentare per la prima volta una rendicontazione Paese per Paese per l’anno fiscale 2018. La Svizzera e i suoi Paesi partner potrebbero pertanto scambiarsi le dovute rendicontazioni Paese per Paese per la prima volta nel 2020.

4.2.3 Valutazione delle nuove norme proposte

Le misure previste sono orientate allo stato attuale dei lavori dell’OCSE, segnatamente dal punto di vista delle misure del piano d’azione BEPS. Pertanto sono fondamentalmente adempiute anche le relative esigenze dell’UE (cfr. i criteri e la procedura per stilare un elenco UE dei Paesi e territori non cooperativi dal profilo della politica tributaria, ai sensi delle conclusioni del Consiglio

dell’8 novembre 201652 e la dichiarazione comune del 14 ottobre 2014 concernente la fiscalità delle imprese, firmata dai governi dei Paesi membri dell’UE e dal Consiglio federale; n. 1.1.1.2).

Segnatamente con l’abrogazione delle norme per le società con statuto speciale e l’introduzione di un patent box conforme ai principi Nexus, le leggi svizzere in materia fiscale sono adeguate allo stato attuale degli standard internazionali garantendo così

l’adempimento degli impegni politici assunti. Le maggiori deduzioni delle spese di ricerca e sviluppo sono ampiamente diffuse nei Paesi membri dell’OCSE e attualmente accettate a livello internazionale.

50 RS 0.652.1

51 RS 651.1

52 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14166-2016-INIT/it/pdf