Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/70: Progetto fiscale 17 (PF17) · 64 pagine
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queste dipendono non solo dall’importo degli dall’importo degli assegni per i figli e degli assegni per i figli e degli assegni di assegni di formazione, bensì anche da altri fattori formazione, bensì anche da altri fattori (in (in particolare assegni di nascita e adozione, rischi particolare assegni di nascita e adozione, rischi settoriali specifici come stipendi bassi, numero di settoriali specifici come stipendi bassi, numero figli superiore alla media e costi amministrativi). di figli superiore alla media e costi
amministrativi).
3.3 Ripercussioni sull’effettivo del personale
Per la Confederazione il PF17 non ha ripercussioni sull’effettivo del personale. In particolare la proposta adottata dal Consiglio federale nel mese di maggio del 2014 volta a potenziare l’organico nel settore del controllo fiscale non è nata nell’ambito della presente riforma né in quello della RI imprese III, bocciata in votazione popolare. L’aumento delle entrate fiscali dovuto a un maggior numero di ispettori fiscali dovranno contribuire, come effetto secondario, a compensare le maggiori uscite della Confederazione previste a seguito dell’attuazione del PF17.
Le ragioni alla base del potenziamento dell’organico vanno cercate nel costante aumento, a cui si assiste nell’ultimo decenni, del numero e della complessità dei casi. In questo stesso periodo sono stati attribuiti all’AFC nuovi compiti, ma il suo organico è rimasto invariato o è addirittura leggermente diminuito. Per poter adempiere i compiti supplementari affidatigli, l’AFC ha gradualmente attinto risorse dal settore del controllo fiscale, sia esterno che interno. Ne è conseguita una riduzione progressiva della frequenza dei controlli. I posti supplementari chiesti devono consentire in primo luogo di aumentare nuovamente tale frequenza. Sarà così possibile anche garantire una maggiore uguaglianza giuridica e certezza del diritto per i contribuenti.
4 Aspetti giuridici
4.1 Conformità costituzionale
Giusta l’articolo 129 Cost. la Confederazione ha il compito di stabilire i principi dell’armonizzazione delle imposte dirette di Confederazione, Cantoni e Comuni. Segnatamente può armonizzare l’assoggettamento, l’oggetto e il periodo di calcolo. Il diritto costituzionale vieta espressamente gli interventi in ambito della sovranità tariffale dei Cantoni.
Già nell’ambito della RI imprese III, il Dipartimento federale delle finanze ha commissionato una perizia sulla conformità costituzionale delle misure fiscali46. Alcune delle misure adesso contenute nel PF17 sono già state verificate nella suddetta perizia e ritenute conformi alla Costituzione47. Si tratta nella fattispecie delle seguenti misure:
patent box;
maggiore deducibilità delle spese di ricerca e sviluppo e
dichiarazione delle riserve occulte.
La perizia ha anche esaminato gli sgravi in materia di imposta sul capitale e l’aumento dell’imposizione dei dividendi. Per gli sgravi a livello dell’imposta sul capitale, le riduzioni per i prestiti interni ai gruppi sono state valutate contrarie alla Costituzione. Questa misura non è più contenuta nel PF17. Per quanto riguarda l’aumento e l’armonizzazione dell’imposizione dei dividendi, il perito esterno non ha individuato alcun problema di diritto costituzionale. Tuttavia è risultata non conforme alla Costituzione la quota di partecipazione minima del 10 per cento, già prevista dal diritto vigente48. Il Consiglio federale intendeva abolire questa quota con la RI imprese III. Nell’ambito del processo di consultazione è tuttavia emerso che la netta maggioranza dei partecipanti intendeva conservare la quota. Pertanto il Consiglio federale rinuncia a riproporre la soppressione di questa quota nel PF17.
La perizia non prende in esame i seguenti elementi:
la limitazione dello sgravio fiscale;
gli adeguamenti relativi alla trasposizione e
l’estensione del computo globale d’imposta.
Il Consiglio federale ritiene che queste misure siano conformi alla Costituzione.
La norma che stabilisce di tenere conto delle città e dei Comuni nella ripartizione degli oneri della riforma non ha un fondamento costituzionale esplicito. Quel che conta è che questa disposizione non ha effetti giuridicamente vincolanti. Essa non pregiudica l’autonomia generale e organizzativa dei Cantoni.
4.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
4.2.1 Osservazioni generali
Per conservare la propria competitività e restare attrattiva come piazza imprenditoriale, per la Svizzera è fondamentale offrire
condizioni quadro fiscali vantaggiose e accettate a livello internazionale Come già illustrato al numero 5.2 del messaggio del
5 giugno 201549 a sostegno della legge sulla Riforma III dell’imposizione delle imprese, per la valutazione del consenso
internazionale in merito alla legislazione tributaria sulle imprese sono rilevanti da un lato i trattati internazionali e dall’altro lato le raccomandazioni emanate dall’OCSE, in particolare i risultati del piano d’azione BEPS. Sebbene il 5 ottobre 2015 l’OCSE abbia pubblicato i rapporti finali concernenti le 15 misure del progetto BEPS, i lavori proseguono nell’ambito dell’Inclusive Framework on BEPS (cfr. n. 1.1.1.1). Sono dunque attesi nuovi sviluppi che tuttavia non possono essere previsti a questo punto. Per questi motivi, le
46 ROBERT DANON, La constitutionnalité des mesures fiscales proposées par la troisième réforme de l’imposition des entreprises (RIE III), in: https://biblio.parlament.ch/e-docs/384330.pdf.
47 La perizia si fonda sull’avamprogetto relativo alla RI imprese III posto in consultazione e sui parametri che il Consiglio federale ha adottato sulla base dell’avamprogetto per la redazione del messaggio concernente la RI imprese III. Le misure del PF17 differiscono da quelle esaminate nella perizia per quanto attiene alla loro impostazione concreta.
48 Vedi anche: DTF 136 I 65, consid. 5.5.
49 FF 2015 4133