Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/78: Revisione dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) · 3 pagine
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Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC
Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM
30 ottobre 2017 (Consultazione)
Revisione parziale dell'ordinanza sulla radio-
televisione (ORTV)
Rapporto esplicativo
1 Introduzione
La revisione parziale dell'ORTV in oggetto crea le basi per la pubblicità mirata a gruppi specifici della SSR e delle emittenti concessionarie private e ne definisce le regole. Le basi giuridiche vigenti non consentono alla SSR e alle altre emittenti concessionarie di diffondere i propri programmi oggetto di concessione con l'aggiunta di pubblicità mirata a gruppi specifici. I programmi della SSR sono definiti in modo dettagliato nella concessione, dove è quindi regolamentata la possibilità di modificarli mediante pubblicità mirata a gruppi specifici (più avanti sarà avviata una procedura di consultazione in merito). Per le emittenti locali/regionali titolari di una concessione, l'introduzione di pubblicità mirata a gruppi specifici nei programmi oggetto di concessione sarà sancita in modo generico e astratto
nell'ORTV (art. 35a). In aggiunta le disposizioni della SSR in materia di pubblicità vengono adeguate: sono previste restrizioni specifiche per riguardo verso le altre imprese mediatiche (art. 22). Il principio della tutela dei minorenni deve applicarsi a tutte le emittenti (art. 18). Per ragioni di trasparenza e di diritto in materia di vigilanza è introdotto un obbligo di notificazione e di relazione per quanto riguarda la diffusione di programmi con pubblicità mirata a gruppi specifici (art. 2 cpv. 1 lett. a, art. 27 cpv. 2 lett. f).
Le prestazioni della SSR a favore delle persone affette da deficienze sensorie vengono aumentate (art. 7). Infine (all'art. 44a) sono create le basi giuridiche per consentire il sostegno finanziario all'Agenzia Telegrafica Svizzera (ats).
2 Commento alle singole disposizioni
2.1 Pubblicità mirata a gruppi specifici
Art. 2 cpv. 1 lett. a: secondo l'articolo 2 ORTV, le emittenti sottoposte all'obbligo di notificazione devono fornire determinate indicazioni in merito al programma e all'emittente. Deve inoltre essere comunicata qualsivoglia modifica a un programma notificato mediante pubblicità mirata a gruppi specifici (diffusione di pubblicità mirata a gruppi specifici, vettori di diffusione). Lo scopo è favorire la trasparenza e agevolare l'attività di vigilanza. L'obbligo di registrazione e di conservazione di cui all'articolo 20 LRTV si applica anche ai programmi con blocchi pubblicitari diversi.
Art. 18 cpv. 3bis: nel contesto delle trasmissioni indirizzate ai minorenni non deve essere diffusa pubblicità mirata a gruppi specifici. I blocchi pubblicitari originali devono rivolgersi al gruppo di riferimento dei minorenni. Non è auspicata un'ulteriore frammentazione del pubblico giovanile. La tutela dei minorenni dalla pubblicità mirata a gruppi specifici si applica a tutte le emittenti (cpv. 7).