Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/80: Approvazione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo · 9 pagine

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1 Situazione iniziale

La Convenzione dell’UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo punta a impedire il saccheggio e lo sfruttamento del patrimonio culturale subacqueo, fenomeni in forte crescita a livello mondiale. È stata approvata nel 2001 dall’Assemblea generale dell’UNESCO ed è entrata in vigore nel 2009. Sinora è stata ratificata da 60 Stati.

Il Consiglio federale ne incoraggia la ratifica in occasione dell’Anno del patrimonio culturale 2018.

2 Oggetto della consultazione

Una parte considerevole del patrimonio culturale dell’umanità si trova sotto la superficie dell’acqua. In Svizzera rientrano in questa categoria gli universalmente noti insediamenti palafitticoli, inseriti dal 2011 nel Patrimonio mondiale dell’UNESCO «Siti palafitticoli preistorici nell’arco alpino». Negli oceani si stima esistano circa 3 milioni di siti. Tale Convenzione costituisce uno strumento efficace per impedire il saccheggio e lo sfruttamento del patrimonio culturale subacqueo, fenomeni in forte crescita a livello mondiale. Fissa obiettivi generali di protezione, predispone un sistema di cooperazione internazionale e introduce regole per il lavoro pratico subacqueo. Benché sia applicabile a tutte le acque, è rivolta un’attenzione particolare alla protezione del patrimonio culturale nei mari.

La Convenzione concretizza la protezione del patrimonio culturale subacqueo rinvenuto nei mari,

esplicitamente prevista dalla Convenzione sul diritto del mare, e ne disciplina l’attuazione. Per la prima volta, per le zone di alto mare vengono così stabilite regole specifiche e vincolanti di diritto internazionale riguardanti il trattamento del patrimonio culturale subacqueo, che consentono di intervenire concretamente in caso di minaccia.

L’adesione è importante anche per la Svizzera, priva di sbocchi sul mare. Riguardo al patrimonio culturale presente negli oceani, il Paese deve assicurare che le imbarcazioni battenti bandiera svizzera non lo pregiudichino e ne segnalino eventuali ritrovamenti. Ciò richiede una modifica della legge federale del 23 settembre 19531 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera. All’interno del suo territorio la Svizzera è inoltre tenuta a impedire il commercio di oggetti acquisiti in violazione delle disposizioni della Convenzione. Tale obbligo può essere adempiuto modificando la legge del 20 giugno 20032 sul trasferimento dei beni culturali (LTBC).

Quale Stato contraente, la Svizzera garantisce inoltre la gestione responsabile e cauta del patrimonio culturale subacqueo situato nelle sue acque interne. Ciò non implica una necessità d’intervento immediata per il Paese poiché i reperti archeologici sommersi in territorio nazionale sono già sufficientemente tutelati dalle legislazioni federale e cantonali in vigore.

In veste di Stato contraente, la Svizzera si impegna altresì a condividere le informazioni relative al patrimonio culturale subacqueo con gli altri Stati contraenti e con l’UNESCO, a sensibilizzare il pubblico rispetto al valore di tale patrimonio e, nei limiti delle sue possibilità, a promuovere una formazione specializzata in materia di archeologia subacquea. Il saccheggio di siti del patrimonio culturale subacqueo e il commercio illecito dei relativi reperti sono in crescita. La Convenzione combatte fermamente questi fenomeni. Aderendoci, la Svizzera potrebbe incrementare i suoi sforzi contro il trasferimento illecito di beni culturali e sostenere la comunità internazionale nella lotta contro le organizzazioni criminali dimostrando di non essere una piattaforma per il commercio illecito.

Le basi istituzionali e giuridiche associate agli strumenti attuativi federali e cantonali prendono già ampiamente in considerazione le esigenze della Convenzione e richiedono soltanto ridotte modifiche normative alla LTBC e alla legge federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera. L’adesione

1 RS 747.30

2 RS 444.1