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Consultazione 2017/81: Modifica della legge sugli assegni familiari (LAFam) · 3 pagine
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Legge federale sugli assegni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam)
f. in caso di scioglimento o di fusione trasferirebbe il suo patrimonio a un’organizzazione familiare di utilità pubblica.
Art. 21h Procedura e quota massima
1Le domande di aiuti finanziari devono essere presentate all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).
2Gli aiuti finanziari sono versati sulla base di un contratto di diritto pubblico.
3Essi ammontano al massimo al 50 per cento delle spese computabili (quota massima).
4Il Consiglio federale disciplina i dettagli della procedura e delle spese computabili.
Art. 27 cpv. 2
2Per espletare la sua funzione di vigilanza secondo l’articolo 76 capoverso 1 LPGA6, il Consiglio federale può incaricare l’UFAS di impartire istruzioni agli organi cui sono affidati compiti d’attuazione della presente legge e di allestire statistiche uniformi.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.