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Consultazione 2017/9: Pacchetto di ordinanze agricole 2017 · 224 pagine
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5 Se l’originale del certificato di controllo è un esemplare stampato e firmato a mano del certificato elettronico compilato in Traces, l’autorità o l’ente di certificazione del Paese terzo, l’ente di certificazione nel quadro dell’esame giusta l’articolo 16d e il primo destinatario verificano in ogni fase di rilascio, vidimazione e ricezione del certificato di controllo che tale esemplare corrisponda alle informazioni indicate in Traces.
Art. 16d Esame del certificato di controllo e dell’invio
1 Per ogni invio l’importatore deve presentare il certificato di controllo al suo ente di certificazione. L’importatore può commercializzare o preparare l’invio soltanto se l’ente di certificazione ha esaminato l’invio e compilato la casella 20 del certificato di controllo. L’esame dell’invio da parte dell’ente di certificazione comprende un esame documentale sistematico, controlli d’identità casuali, per verificare che i dati contenuti nei documenti di accompagnamento corrispondano all’invio, e controlli fisici in base a una valutazione del rischio.
2 Chiunque abbia accesso a Traces deve notificare senza indugio all’ente competente, mediante Traces,eventuali irregolarità e infrazioni.
3 Al ricevimento dell’invio, il primo destinatario compila la casella 21 del certificato di controllo per confermare che il ricevimento dell’invio è stato effettuato in conformità dell’allegato 1 numero 8.5 dell’ordinanza sull’agricoltura biologica. Trasmette quindi l’originale all’importatore che figura nella casella 11 del certificato di controllo. L’importatore deve conservare il certificato di controllo per almeno due anni.
Art. 16e Preparazione di un invio prima dello sdoganamento
Qualora un invio sia destinato, prima dello sdoganamento, a una o più preparazioni giusta l’articolo 4 lettera c dell’ordinanza sull’agricoltura biologica, anteriormente all’esecuzione della prima preparazione deve essere terminata la procedura giusta l’articolo 16d capoverso 1. Il numero di riferimento della dichiarazione in dogana per il deposito doganale o il traffico attivo di perfezionamento deve essere indicato nella casella 19 del certificato di controllo.
Art. 16f Suddivisione di un invio prima dello sdoganamento, capoversi 2, 6 e
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2 Per ciascuno dei lotti risultanti dalla suddivisione, l’importatore trasmette mediante Traces all’ente di certificazione anche un estratto del certificato di controllo.
3 L’estratto del certificato di controllo è redatto in conformità dell’allegato 9 parte B.
4 Il competente ente di certificazione dell’importatore compila la casella 13 per confermare che l’estratto del certificato di controllo si riferisce al certificato di controllo indicato nella casella 3.
6Abrogato
7 Al ricevimento del lotto il destinatario compila la casella 14 dell’estratto del certificato per confermare che il ricevimento dell’invio è stato effettuato in conformità