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Consultazione 2017/9: Pacchetto di ordinanze agricole 2017 · 224 pagine
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prodotto siano stati certificati da un ente di certificazione riconosciuto anche per il Paese terzo interessato;
d. verifica che per le derrate alimentari trasformate certificate da un ente giusta
l’articolo 23a dell’ordinanza sull’agricoltura biologica, tutti gli ingredienti biologici siano stati certificati da un ente di certificazione giusta l’articolo 23 o 23a dell’ordinanza sull’agricoltura biologica oppure da un ente di certificazione ammesso in Svizzera;
e. se l’ultima operazione ai fini della preparazione e la trasformazione che
conferisce al prodotto le sue caratteristiche principali sono svolte da operatori diversi:
1. effettua un esame documentale completo sulla base di tutti i documenti di controllo pertinenti;
2. verifica che il prodotto sia stato esaminato da un’autorità legittimata o da un ente di certificazione legittimato giusta l’articolo 23 o 23a dell’ordinanza sull’agricoltura biologica; e
3. effettua un controllo fisico ove opportuno in base alla sua valutazione del rischio.
4 L’autorità o l’ente di certificazione conferma mediante la dichiarazione nella casella 18 del certificato di controllo, che il prodotto in questione è stato ottenuto conformemente alle disposizioni dell’ordinanza sull’agricoltura biologica o del regolamento (CE) n. 834/20073.
Art. 16c Esigenze poste al certificato di controllo, capoversi 1, 4 e 5
1 Il certificato di controllo deve corrispondere all’allegato 9 parte A della presente ordinanza o al modello di cui all’allegato V del regolamento (CE) n. 1235/20084. Deve essere redatto in tedesco, francese, italiano o inglese.
4 Per originale del certificato di controllo si intende:
a. l’esemplare stampato e firmato a mano del certificato elettronico compilato in
Traces; oppure
b. un certificato di controllo firmato con una firma elettronica avanzata giusta
l’articolo 2 lettera b della legge federale del 19 dicembre 20035 sulla firma elettronica o l’articolo 3 numero 11 del regolamento (UE) 910/20146 oppure con una firma elettronica che offra garanzie equivalenti per quanto riguarda le funzionalità attribuite a una firma.
3Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione
biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, GU L 189 del 20 luglio 2007, pag.1.
4Regolamento (CE) 1235/2008 della Commissione dell’8 dicembre 2008 recante modalità
di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi, GU L 334 del 12 dicembre 2008, pag. 25.
5 RS 943.03
6 Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28 agosto 2014, pag. 73).