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Consultazione 2017/9: Pacchetto di ordinanze agricole 2017 · 224 pagine

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b. le aziende d’estivazione secondo l’articolo 9 OTerm, nelle quali la produzione risponde alle esigenze della presente ordinanza;

c. le imprese diverse da quelle di cui alla lettera a, che fabbricano in modo dipendente dal suolo prodotti valorizzabili derivanti dalla coltivazione di vegetali o dalla detenzione di animali da reddito e nelle quali la produzione risponde alle esigenze della presente ordinanza.

2 Per aziende biologiche si intendono altresì le imprese diverse da quelle di cui al capoverso 1 lettera a, che fabbricano in modo indipendente dal suolo prodotti valorizzabili e che non sono aziende ai sensi dell’articolo 6 OTerm per quanto concerne la produzione secondo la presente ordinanza.

Art. 7 cpv. 5-8

5 L’ente di certificazione può, su richiesta, riconoscere un’unità di produzione di un’azienda agricola gestita in modo non biologico come azienda biologica autonoma se questa:

a. è visibilmente riconoscibile come un insieme di terre, edifici e installazioni nonché è separata da altre unità di produzione;

b. dispone di un proprio centro dell’azienda;

c. è gestita tutto l’anno in modo biologico e occupa una o più persone;

d. dispone un proprio risultato d’esercizio;

e. dispone di un flusso di merci indipendente, territorialmente e localmente delimitato dal resto dell’azienda a tutti i livelli di produzione, lavorazione, trasformazione, stoccaggio e commercializzazione; e

f. assicura che il flusso di merci del proprio ramo aziendale non si incontri mai con quello del ramo aziendale gestito in modo non biologico.

6 Prima del riconoscimento l’ente di certificazione richiede al Cantone sul cui territorio è ubicata l’azienda un parere scritto su quanto disposto dal capoverso 5 lettere ad.

7 Le imprese secondo l’articolo 5 capoverso 2, parallelamente alla produzione biologica, possono produrre anche in modo non biologico a condizione che esista un flusso di merci separato tra i settori di produzione.

8 Il DEFR può autorizzare deroghe al principio della globalità aziendale a scopo di ricerca.

Art. 8 cpv. 1bis

1bis L’ente di certificazione può fissare una durata di conversione abbreviata per la coltivazione di funghi, la produzione di cicoria di coltura forzata e la produzione di germogli.