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Consultazione 2017/9: Pacchetto di ordinanze agricole 2017 · 224 pagine
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Art. 9 cpv. 2 e 4
2 L’ente di certificazione decide circa l’ammissibilità della conversione per tappe.
4 Se non si può ragionevolmente esigere una conversione completa e immediata della detenzione di animali da reddito, l’ente di certificazione può permettere all'azienda di convertire detta detenzione entro tre anni per tappe e secondo le categorie di animali.
Art. 23a Elenco degli enti di certificazione e delle autorità di controllo
riconosciuti
1 Il DEFR può, su domanda, riconoscere gli enti di certificazione e le autorità di controllo di Paesi che non figurano nell'elenco di cui all'articolo 23, se gli enti di certificazione e le autorità di controllo provano che i prodotti interessati soddisfano le condizioni previste dall'articolo 22.
2 Le domande vanno inoltrare all’UFAG. La documentazione contiene tutte le informazioni necessarie per verificare se le condizioni previste dall’articolo 22 sono soddisfatte.
3 Il DEFR stila un elenco. Per ogni ente di certificazione e autorità di controllo vi sono specificati i rispettivi Paesi, codici, categorie di prodotti, deroghe ed eventualmente la durata di validità. L’UFAG adegua l’elenco. In particolare stralcia e aggiunge enti di certificazione e autorità di controllo, modifica le voci e ne indica la durata di validità.
Art. 24 Certificato di controllo
1 Per le importazioni deve essere presentato un certificato di controllo nel sistema per la certificazione elettronica delle importazioni di prodotti biologici dell’UE (Traces) giusta il regolamento (CE) 1235/20086. Se l'invio è suddiviso in diverse partite prima della tassazione, per ogni partita risultante dalla suddivisione dev'essere presentato un certificato di controllo parziale in Traces.
2 La Svizzera usa il sistema d’informazione Traces dell’UE. L’UFAG rilascia i diritti d’accesso a Traces agli enti di certificazione e alle imprese in Svizzera. A tal fine si basa sulla verifica svolta dagli enti di certificazione in relazione all’identità delle imprese che hanno a contratto.
3 Nei casi in cui il sistema d’informazione Traces non funzioni, è possibile rilasciare certificati di controllo e certificati di controllo parziali senza utilizzare Traces purché provvisti di una rispettiva indicazione.
4 Il DEFR può semplificare o sopprimere l'obbligo del certificato di controllo per importazioni provenienti dai Paesi di cui all'articolo 23 o certificate dagli enti di cui all'articolo 23a.
5 Il DEFR disciplina i certificati di controllo in Traces e la procedura.
6 Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell’8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi, GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25.