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Consultazione 2017/9: Pacchetto di ordinanze agricole 2017 · 224 pagine

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Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (OMSC)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 26 novembre 20031 concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura è modificata come segue:

Art. 2 Dimensioni dell’azienda necessarie

1 I mutui sono versati soltanto se le dimensioni dell’azienda sono pari almeno a 1 unità standard di manodopera (USM).

2 A complemento dell'articolo 3 dell'ordinanza del 7 dicembre 19982 sulla terminologia agricola, l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) può stabilire coefficienti supplementari per il calcolo delle USM per settori aziendali particolari.

Art. 3 Dimensioni dell’azienda necessarie nelle aree a rischio

1 Nelle aree della regione di montagna e di quella collinare nelle quali è a rischio la gestione o una sufficiente densità d'insediamento, le dimensioni dell’azienda necessarie sono di almeno 0,60 USM.

2 L'UFAG fissa i criteri per stabilire se un'azienda è ubicata in un'area a rischio.

Art. 7 cpv. 3 e 4

3 Per i mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale i Cantoni possono fissare un importo massimo per azienda.

4 L’importo massimo non può essere inferiore a 200 000 franchi.

1 RS 914.11

2 RS 910.91

2017–......