Progetto

Consultazione 2017/9: Pacchetto di ordinanze agricole 2017 · 224 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 74Fedlex · Progetto

1bis A prescindere dai termini stabiliti dal capoverso 1 lettere a e b, l'importo minimo di rimborso annuo ammonta a 6000 franchi.

2 Entro i termini di cui al capoverso 1 lettere a e b, il Cantone può:

a. rinviare i rimborsi di due anni al massimo;

b. sospendere i rimborsi per un anno, se le condizioni economiche del beneficiario peggiorano senza sua colpa.

Art. 55 cpv. 2

2 L'importo limite ammonta a:

a. 450 000 franchi, nel caso di crediti di investimento;

b. 600 000 franchi, nel caso di crediti di costruzione.

Art. 59 cpv. 2

2 Anziché una revoca giusta il capoverso 1 lettera a o c, il Cantone può trasmettere il credito di investimento, in caso di affitto al di fuori della famiglia o di vendita dell'azienda o dell'impresa, alle stesse condizioni al successore, purché questi soddisfi le condizioni di cui all’articolo 8 capoverso 1, offra la garanzia richiesta e non vi sia alcun motivo di esclusione secondo l’articolo 12. È fatto salvo l'articolo 60.

Art. 63b Disposizione transitoria della modifica del … 2017

Per quanto concerne i presupposti personali giusta l’articolo 4 e i fondi propri giusta l’articolo 8a, le domande inoltrate al Cantone prima dell’entrata in vigore della modifica del …. 2017 sono valutate secondo il diritto previgente fino al 1° gennaio 2019.

II

L’ordinanza dell’11 settembre 19966 sul servizio civile è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 1 lett. c

1 L'organo d'esecuzione impiega le persone soggette al servizio civile:

c. in aziende agricole che ricevono aiuti agli investimenti per miglioramenti strutturali nel quadro di progetti di cui agli articoli 14, 18, 44 e 49 capoverso 1 lettera f OMSt.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

6 RS 824.01