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Consultazione 2017/9: Pacchetto di ordinanze agricole 2017 · 224 pagine

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Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale

(Ordinanza sulla consulenza agricola)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 14 novembre 20071 sulla consulenza agricola è modificata come segue:

Art. 1 lett. d

La presente ordinanza disciplina:

d. l’aiuto finanziario della Confederazione ai promotori per esami preliminari per

lo sviluppo di progetti innovativi.

Art. 10 Aiuti finanziari per esami preliminari per lo sviluppo di progetti

innovativi

1 Per esami preliminari per lo sviluppo di progetti innovativi in agricoltura possono essere concessi aiuti finanziari ai rispettivi promotori.

2 Le richieste di aiuti finanziari per esami preliminari devono contenere:

a. una descrizione del progetto, in particolare una descrizione degli obiettivi

finali e parziali, dei gruppi target, delle fasi d'intervento, nonché delle competenze e delle responsabilità del promotore;

b. un preventivo e un piano di finanziamento;

3 L'aiuto finanziario ammonta al 50 per cento al massimo dei costi del promotore per gli esami preliminari tuttavia a 20 000 franchi al massimo.

4 L'UFAG esamina le richieste e decide in merito alla concessione degli aiuti finanziari.

RS ......

1 RS 915.1

2017–......