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Consultazione 2017/9: Pacchetto di ordinanze agricole 2017 · 224 pagine
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b. l'acquisto da terzi di un'azienda agricola, purché questa sia stata gestita in proprio per almeno sei anni.
Art. 46 cpv. 2 lett. c, 3 e 7 frase introduttiva
2 Il credito di investimento massimo per le nuove costruzioni è fissato come segue:
c. Abrogata
3 Se un richiedente rinuncia volontariamente ai contributi giusta l'articolo 19 capoverso 2 lettera a, per gli edifici di economia rurale sono versate le aliquote forfettarie per la regione di pianura.
7 L'importo forfettario massimo ammonta al 50 per cento dei costi computabili dedotti eventuali contributi pubblici per:
Art. 47 Credito di investimento minimo
Non vengono concessi crediti di investimento inferiori a 20 000 franchi.
Art. 48 cpv. 1, 1bis e 2 frase introduttiva
1 I crediti di investimento devono essere rimborsati entro 15 anni.
1bis A prescindere dal termine stabilito dal capoverso 1, l’importo minimo di rimborso annuo ammonta a 4000 franchi.
2 Entro il termine di cui al capoverso 1 il Cantone può:
Art. 49 cpv. 1 lett. f
1 Sono sostenuti con crediti di investimento:
f. la costruzione, la trasformazione e il risanamento di edifici alpestri, comprese le installazioni, nonché il loro acquisto da parte di terzi al posto della costruzione di nuovi edifici.
Art. 51 cpv. 3, 6 e 7
3 Non vengono concessi crediti di investimento inferiori a 30 000 franchi.
6 Il credito di investimento massimo per la costruzione di edifici alpestri è 6000 franchi per UBG. Le graduazioni dei crediti di investimento per elemento, parte di edificio o unità sono stabilite dall’UFAG in un’ordinanza.
7 Se un richiedente rinuncia volontariamente ai contributi giusta l’articolo 19 capoverso 2 lettera b, per gli edifici alpestri viene versato il doppio dell’aliquota dei crediti d’investimento.
Art. 52 cpv. 1 frase introduttiva e lett. d, 1bis e 2
1 I crediti di investimento devono essere rimborsati entro i seguenti termini:
d. Abrogata