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Consultazione 2018/13: Iv.pa. 13.478 «Prevedere indennità in caso di adozione di un bambino» · 5 pagine

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Art. 16h Rapporto con il diritto cantonale

A complemento del capo IIIa i Cantoni possono prevedere un’indennità di maternità più elevata o di durata maggiore e prelevare contributi specifici per il suo finanziamento.

Titolo prima dell’art. 16i

IIIb. Indennità in caso di adozione

Art. 16i Aventi diritto

1Hanno diritto all’indennità le persone che:

a. accolgono un adottando che non abbia compiuto i quattro anni;

b. durante i nove mesi immediatamente precedenti l’accoglimento dell’adottando erano assicurate obbligatoriamente ai sensi della LAVS4 e hanno esercitato un’attività lucrativa per almeno cinque mesi;

c. al momento dell’accoglimento dell’adottando:

1. sono salariate ai sensi dell’articolo 10 della LPGA5,

2. sono indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA, o

3. collaborano nell’azienda del coniuge percependo un salario in contanti; e

d. entro un anno dall’accoglimento dell’adottando interrompono l’attività lucrativa o riducono il tasso d’occupazione di almeno il 20 per cento (congedo di adozione secondo l’art. 329g del Codice delle obbligazioni6).

2In caso di adozione congiunta:

a. entrambi i genitori devono adempiere le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a–c;

b. uno dei genitori deve adempiere la condizione di cui al capoverso 1 lettera d; e

c. sussiste il diritto a una sola indennità.

3Se i genitori si dividono il congedo di adozione, ciascun genitore ha diritto all’indennità durante il proprio congedo.

4In caso di accoglimento contemporaneo di più adottandi, sussiste il diritto a una sola indennità.

5Non sussiste alcun diritto a un’indennità in caso di adozione del figliastro secondo l’articolo 264c capoverso 1 del Codice civile7.

4 RS 831.10

5 RS 830.1

6 RS 220

7 RS 210