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Consultazione 2018/13: Iv.pa. 13.478 «Prevedere indennità in caso di adozione di un bambino» · 5 pagine
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Art. 16h Rapporto con il diritto cantonale
A complemento del capo IIIa i Cantoni possono prevedere un’indennità di maternità più elevata o di durata maggiore e prelevare contributi specifici per il suo finanziamento.
Titolo prima dell’art. 16i
IIIb. Indennità in caso di adozione
Art. 16i Aventi diritto
1Hanno diritto all’indennità le persone che:
a. accolgono un adottando che non abbia compiuto i quattro anni;
b. durante i nove mesi immediatamente precedenti l’accoglimento dell’adottando erano assicurate obbligatoriamente ai sensi della LAVS4 e hanno esercitato un’attività lucrativa per almeno cinque mesi;
c. al momento dell’accoglimento dell’adottando:
1. sono salariate ai sensi dell’articolo 10 della LPGA5,
2. sono indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA, o
3. collaborano nell’azienda del coniuge percependo un salario in contanti; e
d. entro un anno dall’accoglimento dell’adottando interrompono l’attività lucrativa o riducono il tasso d’occupazione di almeno il 20 per cento (congedo di adozione secondo l’art. 329g del Codice delle obbligazioni6).
2In caso di adozione congiunta:
a. entrambi i genitori devono adempiere le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a–c;
b. uno dei genitori deve adempiere la condizione di cui al capoverso 1 lettera d; e
c. sussiste il diritto a una sola indennità.
3Se i genitori si dividono il congedo di adozione, ciascun genitore ha diritto all’indennità durante il proprio congedo.
4In caso di accoglimento contemporaneo di più adottandi, sussiste il diritto a una sola indennità.
5Non sussiste alcun diritto a un’indennità in caso di adozione del figliastro secondo l’articolo 264c capoverso 1 del Codice civile7.
4 RS 831.10
5 RS 830.1
6 RS 220
7 RS 210