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Consultazione 2018/13: Iv.pa. 13.478 «Prevedere indennità in caso di adozione di un bambino» · 5 pagine

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Art. 16j Inizio del diritto

Il diritto all’indennità inizia il primo giorno del congedo di adozione.

Art. 16k Estinzione del diritto

1Indipendentemente dal fatto che l’attività lucrativa venga interrotta o il tasso d’occupazione venga ridotto, il diritto all’indennità si estingue 14 giorni dopo il suo inizio.

2Esso si estingue prima se:

a. l’avente diritto riprende l’attività lucrativa o la riduzione del tasso d’occupazione non ammonta più ad almeno il 20 per cento; o

b. l’avente diritto muore.

Art. 16l Forma, importo e calcolo dell’indennità

1L’indennità è versata sotto forma di indennità giornaliera.

2L’indennità giornaliera ammonta:

a. in caso di interruzione dell’attività lucrativa, all’80 per cento del reddito medio conseguito prima dell’inizio del diritto all’indennità;

b. in caso di riduzione del tasso d’occupazione, all’80 per cento del reddito non percepito durante la riduzione.

3Per il calcolo del reddito si applica per analogia l’articolo 11 capoverso 1; per l’importo massimo si applica per analogia l’articolo 16f.

Art. 16m Rapporto con il diritto cantonale

A complemento del capo IIIb i Cantoni possono prevedere un’indennità di adozione più elevata o di durata maggiore e prelevare contributi specifici per il suo finanziamento.

Art. 20 cpv. 1

1In deroga all’articolo 24 LPGA8 il diritto alle indennità non ricevute si estingue:

a. per chi presta servizio, cinque anni dopo la fine del servizio che fonda il diritto alla prestazione;

b. in caso di maternità, cinque anni dopo l’estinzione del diritto all’indennità di cui all’articolo 16d;

c. in caso di adozione, cinque anni dopo l’estinzione del diritto all’indennità di cui all’articolo 16k.

8 RS 830.1