Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/17: Revisione parziale dell'ordinanza sulla medicina della procreazione: semplificazione della comunicazione dei dati al figlio · 6 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la revisione dell’ordinanza sulla medicina della procreazione
N. di riferimento: COO.2180.104.7.112318 / 462/2017/00010
liari e la crescente accettazione sociale della procreazione con assistenza medica, è probabile che la questione dell’origine biologica acquisti maggiore importanza nella costruzione dell’identità di una persona.
3 Commento ai singoli articoli Art. 21 Domanda di informazioni
Cpv. 2: il figlio dovrà provare la sua identità in linea di massima mediante una copia di un documento d’identità, analogamente a quanto previsto per l’ordine di un estratto del casellario giudiziale. Si rinuncia a invitare il richiedente a presentarsi di persona a Berna.
Cpv. 3: la persona che intende ottenere informazioni sull’identità e sull’aspetto fisico del donatore deve presentare una domanda scritta in cui fornisce l’identità di sua madre e la prova di quella propria. Se non ha ancora compiuto 18 anni o se desidera accedere ad ulteriori informazioni deve far valere un interesse degno di protezione. Si tratta di una procedura amministrativa in cui il richiedente può agire personalmente o decidere di farsi rappresentare. La procedura può essere interrotta senza perdita del diritto all’informazione e con conseguenze finanziarie limitate4. La domanda può essere nuovamente presentata in qualsiasi momento. Ciò vale soprattutto per i richiedenti la cui domanda, presentata prima del raggiungimento della maggiore età, è stata respinta per mancanza di un interesse degno di protezione. Una volta maggiorenni tali richiedenti hanno il diritto incondizionato di ottenere i dati d’identità del donatore.
Se il richiedente non è manifestamente in grado di condurre da sé la causa, l’UFSC può invitarlo a designare un rappresentante. Se non lo fa entro il termine impartito, ne può designare uno l’UFSC.
Il presente avamprogetto rinuncia all’obbligo esplicito dell’UFSC di designare un rappresentante per il richiedente manifestamente incapace di agire. Si tratta di permettere una soluzione pragmatica che non implichi costi inutili. In casi eccezionali l’UFSC può ciononostante vedersi costretto a designare un rappresentante, analogamente a quanto previsto dall’articolo 41 della legge del 17 giugno 20055 sul Tribunale federale.
Art. 23 Modalità di comunicazione delle generalità del donatore
Cpv. 1: l’avamprogetto prevede di sostituire la comunicazione personale dei dati al figlio convocato dinnanzi all’UFSC con la comunicazione per posta. Ciò semplifica e migliora la procedura per tutte le persone coinvolte6. La comunicazione postale evita inoltre al richiedente di doversi recare all’unico centro d’informazione dell’UFSC a Berna. Non sarà pertanto neppure più necessario ricorrere a un consulente sociopsicologico.
Cpv. 2 e 3: corrispondono all’articolo 24 capoverso 1 OMP.
Cpv. 4: l’impossibilità da parte dell’UFSC di contattare il donatore è equiparata al rifiuto di incontrare il figlio. Quest’ultimo è pertanto informato e reso attento ai diritti della personalità del donatore e ai diritti di protezione della sua famiglia (art. 27 cpv. 3 LPAM).
4Fr. 75.- per mezz’ora di lavoro, cfr. cifra II.4.1 dell’allegato 4 dell’ordinanza del 27 ott. 1999 sugli emolumenti in materia di
stato civile; OESC; RS 172.042.110
5 RS 173.110
6 Gli emolumenti sono calcolati in base alla durata dell’operazione; cfr. cifra II.4.1 dell’allegato 4 OESC.