Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/17: Revisione parziale dell'ordinanza sulla medicina della procreazione: semplificazione della comunicazione dei dati al figlio · 6 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la revisione dell’ordinanza sulla medicina della procreazione

N. di riferimento: COO.2180.104.7.112318 / 462/2017/00010

Cpv. 5: l’UFSC può informare le persone nate grazie alla procreazione con assistenza medica in merito a eventuali organizzazioni private o cantonali di consulenza.

Art. 24 Reiezione della domanda

Abrogato.

Il capoverso 1 è ripreso dal nuovo articolo 23 capoversi 2 e 3 AP-OMP.

Il capoverso 2 è abrogato, poiché all’oggetto disciplinato da tale disposizione si applica l’articolo 34 PA (art. 1 cpv. 2 lett. a e art. 5 PA). Le decisioni dell’UFSC possono essere impugnate dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (art. 31 LTAF).