Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/17: Revisione parziale dell'ordinanza sulla medicina della procreazione: semplificazione della comunicazione dei dati al figlio · 9 pagine

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Rapporto risultati consultazione revisione OMP – Semplificazione della comunicazione dei dati genetici al figlio

N. rif.: COO.2180.104.7.138895 / 462/2018/00008

I Cantoni GE e ZH criticano la prova dell’identità mediante una copia di un documento d’identità. Secondo GE questo tipo di prova non offre garanzie sufficienti per la protezione dei dati e comporta il rischio che la domanda d’informazione sia presentata da persone che non ne hanno diritto.

5.2 Rappresentanza in caso di incapacità di agire (art. 21 cpv. 3 AP-OMP)

ZH ritiene sensato non obbligare più l’UFSC a designare un rappresentante e accoglie con favore questa modifica.

Poiché sono contrarie all’abolizione dell’obbligo dell’UFSC di designare un rappresentante per le persone che non sono manifestamente in grado di condurre da sé la causa, Kinderanwaltschaft e ASPEE chiedono di mantenere la disposizione vigente. Secondo Kinderanwaltschaft occorre perlomeno rinviare alla possibilità di applicare per analogia dell’articolo 41 LTF4. In alternativa l’ASPEE propone che l’UFSC provveda a un curatore d’intesa con l’autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA).

5.3 Osservazioni generali in merito all’articolo 23 AP-OMP

ASPEE ritiene giusta la semplificazione proposta.

NW osserva che vi sono sovrapposizioni tra l’articolo 23 capoverso 1-3 AP-OMP e l’articolo 27 cpv. 1-3 LPAM. NW e OW ritengono che dal tenore dell’articolo 23 AP-OMP non si evinca chiaramente il processo di comunicazione delle informazioni. Propongono una formulazione diversa che riprenda le informazioni dello schema allegato al rapporto esplicativo.

5.4 Comunicazione scritta (art. 23 cpv. 1 E-FMedV)

Sei Cantoni (AG, BE, BS, GR, TI, VS) ritengono che la sostituzione della procedura vigente con la comunicazione mediante invio postale costituisca una semplificazione; cinque di loro sono espressamente favorevoli alla modifica proposta.

Sei Cantoni (JU, VD, NW, TG, ZG, ZH), sei organizzazioni (Espace A, FertiForum, FMH, mws, CNE, PACH) e il PS ritengono che anche in caso di comunicazione scritta può essere necessaria un’assistenza sociopsicologica. La conoscenza dei propri dati genetici può costituire un momento importante nello sviluppo della personalità del richiedente. Può anche essere un momento delicato, soprattutto se il donatore rifiuta il contatto personale. I suddetti partecipanti ritengono quindi fondamentale la possibilità di un’assistenza sociopsicologica ai sensi del diritto vigente.

Nel caso in cui l’avamprogetto dovesse essere adottato, alcuni partecipanti (JU, TG; PS; FMH, PACH) propongono le seguenti varianti:

 Possibilità di assistenza da parte di una persona di fiducia se il richiedente si reca all’UFSC (FMH);

 Comunicazione da parte di un servizio che non sia l’UFSC, ad esempio:

o la clinica in cui è stata effettuata la donazione di sperma (JU; PS);

o un’organizzazione privata che fornisce assistenza nella ricerca delle origini (JU; PACH);

o una nuova commissione federale specializzata ai sensi dell’articolo 27 capoverso 4 LPAM (FMH);

4 Legge sul Tribunale federale; RS 173.110