Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/25: Modifica dell'ordinanza sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI) · 6 pagine
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1 Situazione iniziale
Le prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (PC) sono un compito congiunto della Confederazione e dei Cantoni. Le PC constano di due componenti: la PC annua, che viene versata mensilmente, e il rimborso delle spese di malattia e d’invalidità. La Confederazione partecipa unicamente al finanziamento della PC annua,
coprendo 5/8 della garanzia del fabbisogno vitale in senso stretto. Nel caso delle persone che vivono a casa, la garanzia del fabbisogno vitale corrisponde all’intera PC annua. Per le persone che vivono in un istituto, invece, la garanzia del fabbisogno vitale rappresenta soltanto una parte della PC annua. La Confederazione non partecipa alla copertura delle spese eccedenti la copertura del fabbisogno vitale in senso stretto, ossia quelle supplementari dovute al soggiorno in istituto. Queste ultime sono a carico dei Cantoni. Per determinare la quota della garanzia del fabbisogno vitale occorre procedere a un calcolo distintivo, con il quale si stabilisce a quanto ammonterebbe la PC, se la persona che vive in istituto vivesse a casa.
Gli importi della garanzia del fabbisogno vitale non figurano nella contabilità dei Cantoni, perché altrimenti a ogni versamento, richiesta di restituzione, condono o ammortamento di prestazioni complementari si dovrebbe procedere a un nuovo calcolo distintivo, il che comporterebbe un enorme onere amministrativo. Sulla base della situazione a un dato giorno di riferimento, viene pertanto calcolata una quota a carico della Confederazione, che viene poi applicata alle uscite effettive risultanti dalla contabilità dei Cantoni.
Nell’ordinanza vigente viene preso come base un giorno dell’anno precedente quello per cui sono accordati i sussidi. L’esperienza mostra che questo sistema può causare forti distorsioni, qualora nell’anno per cui sono accordati i sussidi il rapporto tra la garanzia del fabbisogno vitale in senso stretto e le spese supplementari dovute al soggiorno in istituto subisca una variazione in seguito a modifiche della legislazione cantonale. Volendo evitare in futuro tali distorsioni, il Consiglio federale propone di cambiare il giorno di riferimento determinante. In futuro il calcolo della quota a carico della Confederazione dovrà basarsi sulla situazione di un mese dell’anno per cui sono accordati i sussidi.
2 Commento ai singoli articoli
2.1 Osservazioni generali
Come spiegato nel capitolo iniziale, la normativa vigente prevede un calcolo per distinguere i costi a carico della Confederazione da quelli a carico dei Cantoni. Questo calcolo distintivo può essere effettuato in due modi: continuamente oppure in base a un determinato giorno di riferimento. Nel quadro dei dibattiti parlamentari sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), i Cantoni si sono espressi chiaramente a favore della soluzione basata su un giorno di riferimento, adducendo motivi di razionalità amministrativa.
Anche il fatto che nell’ordinanza vigente (cfr. art. 39 cpv. 2 OPC-AVS/AI) ci si basa sul mese di dicembre dell'anno precedente è dovuto a considerazioni di razionalità economica e a motivi statistici. Già prima dell’entrata in vigore della NPC gli uffici PC dovevano infatti comunicare i dati dei beneficiari di PC all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) nel mese di dicembre di ogni anno. Dato che questo termine non poteva essere differito e che una seconda comunicazione nel corso dell’anno è stata giudicata troppo onerosa, da allora anche per il calcolo della quota a carico della Confederazione si è preso come riferimento il mese di dicembre dell'anno precedente.
Oltre a versare sussidi per le prestazioni complementari annue, la Confederazione partecipa anche alle spese amministrative sostenute per fissarle e pagarle, accordando importi forfettari