Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/25: Modifica dell'ordinanza sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI) · 6 pagine

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per singolo caso. Nel diritto vigente anche la fissazione del numero di casi determinante si basa sulla comunicazione del mese di dicembre dell’anno precedente. Il proposto spostamento del giorno di riferimento per la fissazione della quota a carico della Confederazione all’anno corrente vale anche per la determinazione del numero di casi che fa stato per il rimborso delle spese amministrative. Vanno pertanto modificate anche le disposizioni sulle spese amministrative.

In virtù dell'articolo 26a LPC, l'Ufficio centrale di compensazione tiene un registro dei beneficiari di prestazioni complementari. Questo registro, in funzione dal 1° gennaio 2018, contiene tutti i dati che gli uffici PC erano in precedenza tenuti a comunicare a fini statistici nel mese di dicembre. In futuro, invece della comunicazione del mese di dicembre, per il calcolo della quota a carico della Confederazione e per la determinazione del numero di casi che fa stato per il rimborso delle spese amministrative si potranno utilizzare i dati del registro.

2.2 Art. 39 OPC-AVS/AI

Cpv. 2

La quota a carico della Confederazione è calcolata sulla base dell'effettivo dei casi a un dato giorno o mese. Questo capoverso stabilisce qual è il mese determinante. In futuro non ci si baserà più sul versamento principale del mese di dicembre dell’anno precedente, bensì sull’intero mese di maggio dell’anno corrente.

È stato scelto il mese di maggio per garantire che le quote percentuali determinanti a carico della Confederazione siano stabilite e abbiano forza esecutiva per tutti i Cantoni prima della fine dell’anno. Le quote percentuali devono infatti essere notificate con decisione formale, il che implica la concessione del diritto di audizione, la notifica della decisione, l’attesa del termine di ricorso di 30 giorni e la presa in considerazione delle ferie giudiziarie. Prima di accordare il diritto di audizione occorre calcolare le quote percentuali a carico della Confederazione in base ai dati del registro delle PC. Questa procedura dura circa due mesi.

Soprattutto in caso di aumento delle tasse degli istituti, gli uffici PC cantonali riescono a trattare la maggior parte delle mutazioni solo entro la fine di aprile. Un termine precedente al mese di maggio non sarebbe pertanto ragionevole.

Cpv. 3

Il testo vigente della presente disposizione stabilisce che gli uffici PC devono comunicare i dati all’UFAS. Poiché in virtù dell'articolo 26a LPC il registro delle prestazioni complementari è tenuto dall’Ufficio centrale di compensazione (UCC), in futuro i dati dovranno essere comunicati a quest’ultimo. Secondo le pertinenti direttive (Directives relatives au registre des prestations complémentaires [D-RPC], d/f), gli uffici PC devono effettuare le comunicazioni al registro entro il 10 del mese successivo. Questo capoverso stabilisce pertanto che la comunicazione dovrà pervenire all’UCC entro il 10 giugno.

2.3 Art. 42b OPC-AVS/AI

Cpv. 2

I dati relativi ai casi che attualmente vengono comunicati all’UFAS conformemente all'articolo 39 capoversi 2 e 3 per la fissazione della quota a carico della Confederazione sono utilizzati anche per la determinazione del numero di casi che fa stato per il rimborso delle spese amministrative. La modifica proposta per l’articolo 39 capoverso 2 richiede pertanto un adeguamento del mese determinante di cui al presente capoverso (mese di maggio dell’anno corrente invece del dicembre dell'anno precedente).