Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/40: Strategia Reti elettriche: modifiche di ordinanze · 2 pagine

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1. Situazione iniziale

Il 15 dicembre 2017 il Parlamento ha adottato la legge federale sulla trasformazione e l’ampliamento delle reti elettriche («Strategia Reti elettriche», FF 2017 6763) che contiene revisioni parziali della legge del 24 giugno 1902 sugli impianti elettrici (LIE; RS 734.0) nonché della legge del 23 marzo 2007 sull’approvvigionamento elettrico (LAEl; RS 734.7). A seguito di tali modifiche di legge diverse

ordinanze devono essere adeguate.

Il Parlamento ha approvato una modifica dell’articolo 17 LAEl riguardante le cosiddette «merchant line». Le eccezioni previste dalla legge per queste linee non sono regolamentate dal Consiglio

federale, bensì dall’ordinanza del DATEC del 3 dicembre 2008 concernente le eccezioni all’accesso alla rete e nel calcolo dei costi di rete computabili nella rete di trasporto transfrontaliera (OEAC; RS 734.713.3) (delega nell’art. 21 dell’ordinanza del 14 marzo 2008 sull’approvvigionamento elettrico [OAEl; RS 734.71]). In questa non vi è alcuna modifica. La modifica proposta riguarda quindi

un’ordinanza del Dipartimento e non del Consiglio federale. Data l’affinità di contenuto con il pacchetto di revisioni della Strategia Reti elettriche, la modifica di questa ordinanza del DATEC viene proposta unitamente alle modifiche delle ordinanze del Consiglio federale del presente pacchetto di revisioni.

2. Commento alle singole disposizioni

Art. 1 cpv. 2 e 3

Nella discussione parlamentare si è dibattuto in merito alla data contenuta nell’articolo 17 capoverso 6 LAEl, sottolineando un problema di transizione rilevante negli anni successivi all’entrata in vigore della LAEl, ma attualmente non più significativo. Allora il legislatore, per ragioni legate alla protezione degli investimenti, non volle intenzionalmente applicare l’articolo 17 capoverso 6 LAEl solo alle capacità transfrontaliere create dopo l’entrata in vigore della LAEl, bensì anche ad altre linee realizzate più recentemente, per la precisione dal 1° gennaio 2005. Questo riferimento a fattispecie relative ad anni precedenti al 2007, ormai diventato obsoleto nella prassi, è stato eliminato dalla legge; di

conseguenza dev’essere eliminato anche il capoverso 3 OEAC e precisato il capoverso 2. Questo adattamento non comporta alcuna modifica materiale. In particolare come già in precedenza le

eccezioni sono ammesse soltanto se vengono create nuove capacità sia attraverso la costruzione sia attraverso la trasformazione di linee.