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Consultazione 2018/40: Strategia Reti elettriche: modifiche di ordinanze · 4 pagine

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Ordinanza sulle linee elettriche (OLEl)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 30 marzo 19941 sulle linee elettriche è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 3, 15b capoverso 3 e 15c capoversi 2 e 3 della legge del 24 giugno 19022 sugli impianti elettrici (LIE)

Art. 11 Protezione del paesaggio e dell’ambiente

1Nella progettazione, nella costruzione, nell’esercizio e nella manutenzione delle linee elettriche si devono rispettare le prescrizioni determinanti per la protezione della natura, del paesaggio, dell’ambiente e delle acque.

2Le linee elettriche devono essere realizzate in modo che, tenuto debito conto di un approvvigionamento energetico sicuro ed economico e di una soluzione tecnicamente accettabile, deturpino il meno possibile il paesaggio, la natura e l’ambiente.

3Le deturpazioni ai sensi del capoverso 2 provocate da linee elettriche con una tensione nominale pari o superiore a 220 kV, su richiesta del gestore di dette linee possono essere compensate attraverso misure sostitutive su impianti a corrente forte di terzi (art. 15b cpv. 2 LIE). Nel fare ciò il gestore prende in considerazione in particolare le seguenti misure sostitutive sulle linee:

a. raggruppamento;

b. spostamento;

c. cablaggio;

d. smantellamento.

RS ..........

1 RS 734.31

2 RS 734.0

2017–......