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Consultazione 2018/40: Strategia Reti elettriche: modifiche di ordinanze · 4 pagine
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Ordinanza sulle linee elettriche (OLEl)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza del 30 marzo 19941 sulle linee elettriche è modificata come segue:
Ingresso
visti gli articoli 3, 15b capoverso 3 e 15c capoversi 2 e 3 della legge del 24 giugno 19022 sugli impianti elettrici (LIE)
Art. 11 Protezione del paesaggio e dell’ambiente
1Nella progettazione, nella costruzione, nell’esercizio e nella manutenzione delle linee elettriche si devono rispettare le prescrizioni determinanti per la protezione della natura, del paesaggio, dell’ambiente e delle acque.
2Le linee elettriche devono essere realizzate in modo che, tenuto debito conto di un approvvigionamento energetico sicuro ed economico e di una soluzione tecnicamente accettabile, deturpino il meno possibile il paesaggio, la natura e l’ambiente.
3Le deturpazioni ai sensi del capoverso 2 provocate da linee elettriche con una tensione nominale pari o superiore a 220 kV, su richiesta del gestore di dette linee possono essere compensate attraverso misure sostitutive su impianti a corrente forte di terzi (art. 15b cpv. 2 LIE). Nel fare ciò il gestore prende in considerazione in particolare le seguenti misure sostitutive sulle linee:
a. raggruppamento;
b. spostamento;
c. cablaggio;
d. smantellamento.
RS ..........
1 RS 734.31
2 RS 734.0
2017–......