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Consultazione 2018/42: Modifica della legge sul servizio civile (LSC) · 4 pagine

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L sul servizio civile

Art. 11 cpv. 2ter

2terLe persone che devono prestare servizio civile la cui ammissione al servizio civile è passata in giudicato nell’ultimo anno dell’obbligo di prestare servizio militare secondo la legislazione militare sono tenute prestare servizio civile un anno oltre il termine ordinario di cessazione dell’obbligo di prestare servizio civile se non hanno assolto la durata complessiva del servizio civile ordinario di cui all’articolo 8 nell’anno del passaggio in giudicato dell’ammissione.

Art. 16 Momento della presentazione della domanda

1Le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare possono presentare domanda d’ammissione al servizio civile in qualsiasi momento se non hanno ancora assolto tutti i servizi d’istruzione.

2Le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare che hanno assolto tutti i servizi d’istruzione possono presentare domanda d’ammissione soltanto se sono chiamate a prestare servizio d’appoggio o servizio attivo.

Art. 17 Effetto della presentazione della domanda

1Il richiedente che non è incorporato nell’esercito e presenta la domanda al più tardi tre mesi prima del successivo servizio militare non è tenuto a entrare in servizio fintanto che sulla sua domanda non sia stata presa una decisione passata in giudicato. Le domande presentate più tardi non prosciolgono dall’obbligo di prestare servizio militare fino alla notificazione della decisione d’ammissione.

2Il richiedente che al momento della conferma della domanda è incorporato nell’esercito e non è chiamato a prestare servizio d’appoggio o servizio attivo è ammesso dall’organo d’esecuzione non prima di un anno dopo il ricevimento della domanda. L’obbligo di prestare servizio militare continua a sussistere fino alla notificazione della decisione d’ammissione.

3Chi è chiamato a prestare servizio d’appoggio o servizio attivo è tenuto a prestare servizio militare fino alla notificazione della decisione d’ammissione. L’organo d’esecuzione non osserva il periodo d’attesa di cui al capoverso 2.

4Il Consiglio federale disciplina le eccezioni alle disposizioni dei capoversi 1 e 3.

Art. 17a cpv. 1 e 1bis

1Il richiedente partecipa a una giornata d’introduzione entro i tre mesi successivi alla presentazione della propria domanda, se al momento della presentazione:

a. non è incorporato nell’esercito; o

b. è incorporato nell’esercito ed è chiamato a prestare servizio d’appoggio o servizio attivo.

1bisIl richiedente partecipa a una giornata d’introduzione entro i tre mesi precedenti allo scadere del periodo d’attesa di cui all’articolo 17 capoverso 2 se al momento della presentazione della domanda è incorporato nell’esercito e non è chiamato a prestare servizio d’appoggio o servizio attivo.