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Consultazione 2018/42: Modifica della legge sul servizio civile (LSC) · 4 pagine
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L sul servizio civile
Art. 18 Decisione d’ammissione
1È ammesso al servizio civile chi dopo aver seguito l’intera giornata d’introduzione conferma la propria domanda e al momento della decisione non ha ancora assolto tutti i servizi d’istruzione. L’organo d’esecuzione stabilisce il numero di giorni di servizio civile da prestare e la durata dell’obbligo di prestare servizio civile.
2Chi al momento della decisione ha assolto tutti i servizi d’istruzione è ammesso soltanto se è chiamato a prestare servizio d’appoggio o servizio attivo.
3L’organo d’esecuzione dichiara la domanda priva d’oggetto se il richiedente:
a. nel caso di cui all’articolo 17a capoverso 1 non ha seguito la giornata d’introduzione entro i tre mesi successivi alla presentazione della domanda; o
b. nel caso di cui all’articolo 17a capoverso 1bisnon ha seguito la giornata d’introduzione entro i tre mesi precedenti allo scadere del periodo d’attesa di cui all’articolo 17 capoverso 2.
4L’organo d’esecuzione non entra nel merito della domanda se il richiedente non la conferma entro il termine fissato dal Consiglio federale.
Art. 20, secondo periodo
Abrogato
Art. 21 Inizio, durata minima e successione dei periodi d’impiego
1La persona che deve prestare servizio civile svolge il primo impiego al più tardi nell’anno civile che segue il momento in cui l’ammissione al servizio civile è passata in giudicato.
2La persona che deve prestare servizio civile effettua ogni anno prestazioni di servizio civile di almeno 26 giorni a partire dall’anno successivo all’inizio del primo periodo d’impiego e fino al raggiungimento della durata complessiva del servizio secondo l’articolo 8.
3La persona che deve prestare servizio civile che ha presentato domanda d’ammissione al servizio civile durante la scuola reclute e non ha assolto la scuola reclute al momento dell’ammissione, conclude un periodo d’impiego di lunga durata di almeno 180 giorni entro la fine dell’anno civile successivo a quello in cui l’ammissione è passata in giudicato.
4Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.