Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/43: Nuova legge federale sui media elettronici · 84 pagine
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1 Contesto
1.1 La regolamentazione odierna
L’attuale legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40) disciplina l’emittenza dei programmi radiotelevisivi tradizionali. I mandati di prestazioni informative sono orientati a una classica fruizione dei media. La diffusione avviene via reti di radiodiffusione con capacità limitate in termini di frequenze.
La SSR dispone di un mandato di prestazioni completo sul piano nazionale e di regione linguistica. Manda in onda programmi radiotelevisivi in tutte le regioni linguistiche e anche in romancio. L’adempimento del mandato comprende anche l’ulteriore offerta editoriale (in particolare l’offerta online, teletext) che rientra nelle disposizioni della LRTV. La SSR fornisce alla popolazione programmi equivalenti e completi a livello di contenuto in tutte le tre lingue ufficiali, promuove la coesione della società, la cultura svizzera e propone un’offerta destinata all’estero (in particolare con Swissinfo). La SSR rende accessibile alle persone affette da disabilità sensoriali la parte principale della sua offerta. Il numero dei programmi, i contenuti dell’ulteriore offerta editoriale, il tipo di diffusione e la collaborazione con gli operatori culturali sono concretizzati dal Consiglio federale nella concessione.
Le attività della SSR che esulano dalla concessione non possono pregiudicare considerevolmente il margine di sviluppo di altre aziende mediatiche. Il DATEC può imporre condizioni o proibire l’attività.
A livello locale-regionale, il Consiglio federale ha definito zone di copertura su tutto il territorio (13 zone di copertura televisive, 32 zone di copertura radiofoniche). Su questa base vengono rilasciate concessioni radiotelevisive con un mandato di prestazioni e in parte con partecipazione al canone. Le emittenti con una tale concessione hanno un diritto di accesso all’infrastruttura di diffusione di quei fornitori di servizi di telecomunicazione che diffondono programmi radiotelevisivi (via etere e su linea). Per queste emittenti è oggi disponibile il 5 per cento e dal 2019 il 6 per cento dei proventi del canone (81 mio. di fr. all’anno).
Le emittenti radiotelevisive senza mandato di prestazioni sottostanno a un obbligo di notifica.
Tutte le emittenti radiotelevisive devono rispettare le prescrizioni in termini di programma (rispetto della dignità umana, della morale pubblica, ecc.) e le disposizioni di protezione della gioventù (scelta dell’ora di trasmissione o altre misure per la tutela dei minorenni) e, per tutte le trasmissioni redazionali informative, si applica il principio dell’oggettività. Per i programmi che rientrano in una concessione si applica per l’insieme delle trasmissioni redazionali il principio della pluralità.
Le emittenti televisive nazionali e di regione linguistica – emittenti senza concessione – sottostanno inoltre ad altri vincoli: nei limiti di quanto praticamente possibile e con mezzi adeguati devono considerare opere europee e produzioni indipendenti, soddisfare determinati obblighi in merito alla promozione dei film svizzeri (almeno il 4 per cento dei ricavi lordi) e all’adattamento per la fruizione da parte delle persone affette da disabilità sensoriali (almeno una trasmissione alla settimana).
Per tutte le emittenti radiotelevisive si applica il principio della separazione tra pubblicità e programma, diversi divieti di pubblicità (pubblicità politica e religiosa, pubblicità dei prodotti del tabacco e bevande distillate, medicamenti soggetti a prescrizione medica), il divieto di pubblicità occulta, la limitazione del tempo dedicato alla pubblicità (12 minuti all’ora), limitazioni per le interruzioni pubblicitarie e il principio della trasparenza nella sponsorizzazione. Il Consiglio federale si è avvalso della delega e nell’ordinanza ha escluso dalle regolamentazioni in merito a interruzioni e spazi pubblicitari le radio soggette all’obbligo di notifica e le televisioni non transfrontaliere soggette all’obbligo di notifica. Le disposizioni in materia di pubblicità e sponsorizzazione sono state ampiamente armonizzate con la normativa europea.