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Consultazione 2018/43: Nuova legge federale sui media elettronici · 24 pagine
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Avamprogetto Legge federale sui media elettronici (LME)
del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 71 , 92 capoverso 1 e 93 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost)1;
visto il messaggio del Consiglio federale del xx2,
decreta:
Titolo primo: Disposizioni generali
Art. 1 Scopo
1La presente legge ha lo scopo di contribuire alla pluralità dei media svizzeri e promuovere la qualità dei media elettronici contribuendo così allo sviluppo democratico, sociale e culturale della Svizzera.
2Sono considerate come media elettronici le offerte mediatiche trasmesse mediante tecniche di telecomunicazione e destinate al pubblico in generale.
Art. 2 Campo d’applicazione
1La presente legge disciplina le offerte mediatiche della Società svizzera di radiotelevisione (SSR), le offerte mediatiche che sono oggetto di un accordo sulle prestazioni e i programmi televisivi svizzeri.
2Sono considerati programmi televisivi svizzeri ai sensi del capoverso 1 i programmi televisivi che in base al diritto internazionale vigente sono soggetti alla giurisdizione svizzera.
3Il Consiglio federale esclude dalla presente legge i programmi televisivi con una portata informativa limitata.
Art. 3 Rapporto con la legge sulle telecomunicazioni
2Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, la trasmissione di programmi mediante tecniche di telecomunicazione è retta dalla legge del 30 aprile 19973 sulle telecomunicazioni (LTC).
Art. 4 Definizioni
Nella presente legge si intende per:
a. contributo mediatico: parte redazionale, a sé stante dal profilo formale e contenutistico, di un’offerta mediatica;
b. offerta mediatica: contributi mediatici e/o pubblicità elaborati da un fornitore di media in base a criteri redazionali;
c. offerta mediatica lineare: offerta mediatica la cui diffusione è prevista a una determinata ora;
d. offerta mediatica non lineare: offerta mediatica la cui diffusione non è prevista a una determinata ora;
e. programma televisivo: offerta mediatica audiovisiva lineare;
f. programma radiofonico: un’offerta mediatica audio lineare;
g. fornitore di media: organizzazione che determina la selezione, il contenuto e la concezione dell’offerta mediatica;
h. pubblicità: qualsiasi annuncio effettuato in un’offerta mediatica allo scopo di promuovere la conclusione di negozi giuridici riguardanti beni o servizi, sostenere una causa o un’idea o ottenere un altro effetto auspicato dall’inserzionista o dal fornitore di media stesso e diffuso a pagamento o mediante un’altra controprestazione o a scopo di autopromozione;
i. sponsorizzazione: partecipazione di una persona fisica o giuridica al finanziamento diretto o indiretto di un contributo mediatico, nell’intento di promuovere il proprio nome, il proprio marchio commerciale o la propria immagine;
j. televendita: pubblicità che sollecita il pubblico a concludere immediatamente un negozio giuridico riguardante i beni o i servizi presentati;
k. diffusione: la parte della trasmissione mediante tecniche di telecomunicazione secondo l’articolo 3 lettera c LTC4, destinata al pubblico in generale.
1RS 101
2FF 20xx xxxx
3 RS 784.10
4 RS 784.10
2018–......