Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/50: Rendere possibile il tiro in campagna e il tiro storico anche dopo il 2020 · 7 pagine

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Rapporto

1 Genesi del progetto

1.1 Iniziativa parlamentare

L’iniziativa parlamentare 15.486 concernente il tiro in campagna e il tiro storico è stata presentata in Consiglio nazionale il 24 settembre 2015 dal consigliere nazionale Adrian Amstutz. Essa chiede di modificare la legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb, RS 814.01) in modo tale che la Confederazione possa continuare a sostenere finanziariamente il risanamento di siti inquinati anche se si spara ancora nel suolo dopo il 31 dicembre 2020, a condizione che tali siti siano impiegati al massimo una volta all’anno per una manifestazione di tiro.

La Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio nazionale (CAPTE-N) ha dato seguito all’iniziativa parlamentare il 7 novembre 2016 con 15 voti contro 8 e 1 astensione. La sua omologa del Consiglio degli Stati (CAPTE-S) si è allineata a questa decisione il 19 gennaio 2017 con 7 voti contro 4 e 1 astensione.

Dopo una prima analisi, il 28 agosto 2017 la CAPTE-N ha proposto, con 13 voti contro 11, di togliere dal ruolo l’iniziativa. Da un lato perché riteneva insensato continuare a inquinare il terreno e dall’altro perché i tiri in campagna – contrariamente a quelli storici – possono essere organizzati su piazze d’armi o in stand di tiro dotati di parapalle. Il 15 dicembre 2017, con 117 voti contro 73 e 1 astensione, il Consiglio nazionale si è tuttavia allineato alla proposta di minoranza della Commissione rifiutandosi di togliere dal ruolo l’iniziativa parlamentare.

Per attuare l’iniziativa la CAPTE-N ha elaborato, nelle sue sedute del 10 aprile e del 19 giugno 2018, un progetto preliminare che ha deciso di porre in consultazione.

1.2 Quadro legale attuale

Le installazioni di tiro sono considerate siti inquinati ai sensi dell’articolo 2 dell’ordinanza sui siti contaminati (OSiti, RS 814.680) e devono pertanto essere risanati se sono all’origine di effetti dannosi o molesti oppure se esiste il pericolo concreto che tali effetti si producano. Concretamente ciò significa che i Cantoni sono tenuti a ordinare il risanamento quando il sito si trova in una zona agricola e viene superata una determinata concentrazione di sostanze inquinanti oppure quando esiste un rischio di inquinamento delle acque. I provvedimenti di risanamento del suolo presso gli impianti di tiro possono beneficiare di indennità federali provenienti da un fondo alimentato da una tassa sul deposito definitivo di rifiuti nelle discariche in Svizzera o all’estero (fondo OTaRSi). Per ottenere queste indennità è però necessario che sul sito in questione non siano più depositati rifiuti – e quindi non si spari più nel suolo – dopo il 31 dicembre 2020 (art. 32e cpv. 3 lett. c n. 2 LPAmb).