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Consultazione 2018/52: Modifica dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre) (neutralità dei costi, valutazione dei bisogni) · 4 pagine

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vin 832.112.31 Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre)

Modifica del…

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI))

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I

L’ordinanza del DFI del 29 settembre 19951 sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 2 lett. a n. 1

2 Sono prestazioni ai sensi del capoverso 1:

a. valutazione, consigli e coordinamento:

1. valutazione dei bisogni del paziente e dell’ambiente in cui vive e piano dei provvedimenti necessari,

Art. 7a cpv. 1 e 3

1Nel caso dei fornitori di prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettere a e b, l’assicurazione versa, per le prestazioni secondo l’articolo 7 capoverso 2, i contributi seguenti:

a. per le prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettera a: 76.93 franchi all’ora;

b. per le prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettera b: 63.05 franchi all’ora;

c. per le prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettera c: 52.63 franchi all’ora.

2 Il rimborso dei contributi di cui al capoverso 1 è calcolato per unità di tempo di 5 minuti. Il rimborso minimo è di 10 minuti.

1 RS 832.112.31