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Consultazione 2018/52: Modifica dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre) (neutralità dei costi, valutazione dei bisogni) · 4 pagine
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vin 832.112.31 Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre)
Modifica del…
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI))
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I
L’ordinanza del DFI del 29 settembre 19951 sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie è modificata come segue:
Art. 7 cpv. 2 lett. a n. 1
2 Sono prestazioni ai sensi del capoverso 1:
a. valutazione, consigli e coordinamento:
1. valutazione dei bisogni del paziente e dell’ambiente in cui vive e piano dei provvedimenti necessari,
Art. 7a cpv. 1 e 3
1Nel caso dei fornitori di prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettere a e b, l’assicurazione versa, per le prestazioni secondo l’articolo 7 capoverso 2, i contributi seguenti:
a. per le prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettera a: 76.93 franchi all’ora;
b. per le prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettera b: 63.05 franchi all’ora;
c. per le prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettera c: 52.63 franchi all’ora.
2 Il rimborso dei contributi di cui al capoverso 1 è calcolato per unità di tempo di 5 minuti. Il rimborso minimo è di 10 minuti.