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Consultazione 2018/52: Modifica dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre) (neutralità dei costi, valutazione dei bisogni) · 4 pagine

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832.112.31 Assicurazione contro le malattie e gli infortuni

mente dispensate. Il metodo usato dagli studi dei tempi deve essere scientificamente riconosciuto e atto a distinguere tra cure e altre prestazioni.

4 Lo strumento utilizzato per la valutazione dei bisogni nelle case di cura deve consentire la rilevazione di dati per indicatori medici della qualità (art. 59a cpv. 1 lett. f LAMal).

Art. 8c Procedura di controllo e di conciliazione

1 I fornitori di prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso 1 e gli assicuratori concordano una procedura di controllo e di conciliazione.

2 In assenza di convenzione, il governo cantonale, sentite le parti interessate, stabilisce la procedura di controllo e di conciliazione.

3 La procedura di controllo serve alla verifica della valutazione dei bisogni e al controllo dell’adeguatezza e dell’economicità delle prestazioni.

4 Se le cure dispensate da fornitori di prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettere a e b prevedono oltre 60 ore per trimestre, il medico di fiducia (art. 57 LA-Mal2) può verificare la valutazione dei bisogni. Se prevedono meno di 60 ore per trimestre, il medico di fiducia effettua verifiche a saggio sistematiche.

Disposizioni transitorie della modifica del …

La valutazione dei bisogni nelle case di cura può essere effettuata secondo il diritto anteriore fino alla fine del 2020.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2019.

2 RS 832.10