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Consultazione 2018/52: Modifica dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre) (neutralità dei costi, valutazione dei bisogni) · 4 pagine

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Ordinanza sulle prestazioni 832.112.31

di una grande invalidità di grado medio o elevato, il mandato medico o la prescrizione medica è di durata illimitata per quanto concerne le prestazioni attinenti alla grande invalidità. L'assicurato deve comunicare all'assicuratore l'esito della revisione dell'assegno per grandi invalidi. Al termine di una siffatta revisione, il mandato medico o la prescrizione medica vanno rinnovati.

4 Nei casi di cui al capoverso 2 lettere a e b, la prescrizione o il mandato medico può essere rinnovato.

Art. 8a Valutazione dei bisogni

1 I bisogni per attuare la prescrizione o il mandato medico sono valutati come segue:

a. per le prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettere a e c: da un infermiere (art. 49 OAMal) in collaborazione con il paziente o i suoi familiari; l’esito è trasmesso per informazione al medico prescrivente;

b. per le prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettera b o per le cure acute e transitorie: da un infermiere (art. 49 OAMal) in collaborazione con il medico prescrivente e il paziente o i suoi familiari.

2 La valutazione dei bisogni comprende anche l’analisi dello stato generale del paziente e dell’ambiente sociale in cui vive.

3 La valutazione dei bisogni si basa su criteri uniformi. I risultati sono registrati in un formulario standard che indica segnatamente il tempo necessario per fornire le prestazioni previste. Il formulario è approntato dai fornitori di prestazioni e dagli assicuratori.

4 L'assicuratore può esigere che gli siano comunicati i dati della valutazione dei bisogni concernenti le prestazioni di cui all'articolo 7 capoverso 2.

5 In caso di una nuova prescrizione, di un nuovo mandato medico o di un rinnovo, deve essere effettuata una nuova valutazione dei bisogni conformemente al capoverso 1.

Art. 8b Valutazione dei bisogni nelle case di cura

1 Lo strumento utilizzato per la valutazione dei bisogni nelle case di cura deve distinguere tra le cure di cui all’articolo 33 lettera b OAMal e altre prestazioni.

2 Nella valutazione dei bisogni, il bisogno di cure comprovato deve corrispondere in media alle cure effettivamente dispensate in minuti. Le cure effettivamente dispensate devono situarsi in media, per livello del bisogno di cure comprovato, nell’intervallo in minuti fissato per i 12 livelli dei bisogni di cure di cui all’articolo 7a capoverso 3. Lo strumento utilizzato per la valutazione dei bisogni nelle case di cura deve indicare la varianza delle cure effettivamente dispensate rispetto al bisogno di cure comprovato per ogni livello del bisogno di cure.

3 Lo strumento utilizzato per la valutazione del bisogno nelle case di cura deve stabilire le cure da dispensare sulla base di studi rappresentativi dei tempi condotti in Svizzera sulla totalità dei pazienti delle case di cura, che indicano le cure effettiva-