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Consultazione 2018/61: Revisione parziale dell'ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà · 4 pagine
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Art. 3a Carattere determinante
Se il contenuto del Catasto e le decisioni passate in giudicato concernenti la restrizione di diritto pubblico della proprietà sono in contraddizione, prevalgono queste ultime.
Art. 7 cpv. 1
1I dati sono iscritti nel Catasto dopo il passaggio in giudicato/l’entrata in vigore della restrizione.
Titolo prima dell’art. 8a
Sezione 3a: Indicazione concernente il registro fondiario, informazioni supplementari
Art. 8a Indicazione concernente il registro fondiario
Il Catasto contiene un’indicazione generale sulle restrizioni di diritto pubblico della proprietà iscritte nel registro fondiario.
Art. 8b Informazioni supplementari
1Oltre ai contenuti del Catasto possono essere rappresentati:
a. informazioni concernenti modifiche previste o in corso di restrizioni di diritto pubblico della proprietà;
b. geodati di base suplementari di diritto federale ai sensi dell’allegato 1 OGI o geodati di base di diritto cantonale a titolo di informazioni non vincolanti;
c. indicazioni utili alla comprensione delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà.
2L’organo responsabile del Catasto rappresenta le informazioni supplementari sugli effetti anticipati delle modifiche in corso delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà che vengono messe a sua disposizione dal servizio specializzato della Confederazione competente. Gli articoli 5–8 si applicano per analogia.
3L’Ufficio federale di topografia può emanare prescrizioni minime in merito alle informazioni supplementari.
4Gli articoli 17 e 18 LGI non si applicano alle informazioni supplementari.
Art. 9 cpv. 2
2Il servizio di cui all’articolo 8 capoverso 1 LGI mette inoltre a disposizione i pertinenti geodati di base nel quadro di un servizio di telecaricamento.