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Consultazione 2018/61: Revisione parziale dell'ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà · 4 pagine

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Art. 10 Estratto

1Un estratto consiste in una rappresentazione analogica o digitale di contenuti e informazioni supplementari del Catasto concernenti un fondo, sempre che possa essere differenziato secondo la superficie, eccettuate le quote di comproprietà.

2L’estratto contiene almeno:

a. i geodati di base secondo l’articolo 3 lettere a e b;

b. l’esatta denominazione delle prescrizioni legali ai sensi dell’articolo 3 lettera c;

c. le indicazioni concernenti le basi legali ai sensi dell’articolo 3 lettera d;

d. eventuali informazioni concernenti le modifiche previste o in corso delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà.

3I dati concernenti le restrizioni di diritto pubblico della proprietà sono sovrapposti al livello d’informazione «Beni immobili» della misurazione ufficiale.

4L’estratto informa circa quali contenuti del Catasto vi sono rappresentati e quali vi sono stati omessi.

5L'Ufficio federale di topografia emana istruzioni in merito all'allestimento e alla rappresentazione di estratti.

Art. 11 e 12

Abrogati

Sezioni 5 e 6 (art. 14–16)

Abrogate

Art. 20 cpv. 1 lett. b e cpv. 3, frase introduttiva

1Nel quadro dei crediti autorizzati, i contributi della Confederazione sono:

b. versati in ragione di almeno il 90 per cento in qualità di contributi globali ai costi d’esercizio e di ulteriore sviluppo dei Cantoni.

3Le risorse per i contributi globali ai costi d'esercizio e di ulteriore sviluppo dei Cantoni sono calcolate in modo da coprire in media circa la metà dei costi d'esercizio e di ulteriore sviluppo stimati dei Cantoni. Esse sono ripartite tra i singoli Cantoni come segue:

Art. 26–30

Abrogati