Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/65: Modifica dell'ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di carburanti e combustibili liquidi · 4 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 3Fedlex · Rapporto esplicativo
3. Commento ai singoli articoli
Art. 4a Obbligo di costituire scorte per chi immette per la prima volta in consumo
La novità introdotta con questo articolo consiste nel fatto che l’obbligo di costituire scorte cui sono soggetti gli importatori è esteso anche a chi immette per la prima volta in consumo carburanti e combustibili liquidi. In questo modo i produttori nazionali sono equiparati agli importatori. La regolamentazione attuale, che prevede la costituzione di scorte obbligatorie soltanto per gli importatori, crea pertanto una disparità di trattamento tra questi e i produttori nazionali per quanto riguarda i biocomponenti, in parte prodotti in Svizzera.
Art. 5 Esonero dall’obbligo del contratto
Le disposizioni di questo articolo prevedono che gli importatori e coloro che immettono per la prima volta in consumo piccoli quantitativi di carburanti e combustibili liquidi non siano tenuti a costituire scorte obbligatorie. Si evita così che singole aziende debbano tenere scorte di piccole quantità, cosa che potrebbe comportare maggiori costi di stoccaggio. Questa regola, già in vigore per gli importatori, viene ora estesa a coloro che immettono in consumo per la prima volta questi prodotti.
Art. 9 cpv. 2 Obbligo di notifica
Per riscuotere i contributi per il fondo di garanzia e per ripartire le scorte obbligatorie in base alle vendite, è necessario conoscere le quantità importate o immesse per la prima volta in consumo. Per quanto riguarda le importazioni, si fa riferimento ai dati dell’Amministrazione delle dogane. Al fine di rilevare con il minor dispendio amministrativo possibile anche le quantità immesse in consumo in Svizzera, la disposizione prevede che le raffinerie e coloro che immettono per la prima volta in consumo i prodotti notifichino mensilmente a Carbura, l’organizzazione preposta alle scorte obbligatorie, i quantitativi di merce per ogni acquirente. Le raffinerie che producono in Svizzera carburanti e combustibili fossili trasmettono già queste informazioni a Carbura.
Allegato 2 Quantitativi soglia per la conclusione di un contratto per la costituzione di scorte obbligatorie
I quantitativi soglia applicabili finora all’olio Diesel, alla benzina, all’olio per il riscaldamento extra leggero e al cherosene per la conclusione di un contratto per la costituzione di scorte obbligatorie viene esteso ai loro componenti.