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Consultazione 2018/68: Modificazione delle norme della circolazione e della segnaletica stradale · 5 pagine
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Ordinanza RU 201x
Art. 3a cpv. 4
4Nei posti provvisti di cintura di sicurezza, per i fanciulli al di sotto dei 12 anni deve essere utilizzato un apposito dispositivo di sicurezza (ad es. seggiolino) omologato in base ai regolamenti UNECE n. 44 o n. 129 di cui all’allegato 2 OETV. L’impiego di tali dispositivi non è obbligatorio:
a. per fanciulli alti almeno 150 cm;
b. per fanciulli di almeno quattro anni che viaggiano su sedili appositamente omologati;
c. per fanciulli di almeno quattro anni che viaggiano su autobus;
d. per fanciulli di almeno sette anni che viaggiano su sedili con cinture addominali.
Art. 4 cpv. 2 e 3
Abrogati
Art. 5 cpv. 2 lett. c
2Sulle autostrade e semiautostrade la velocità massima è limitata a 100 km/h per:
c. autoveicoli leggeri con rimorchio.
Art. 7
Abrogato
Art. 8 rubrica, cpv. 5
Corsie, circolazione in colonna, immissione a cerniera
5Sulle strade a più corsie in una direzione, in caso di transito interrotto su una corsia o chiusura di una corsia, ai veicoli impediti nel proseguimento della loro marcia va consentita l’immissione alternata nella corsia adiacente subito prima del restringimento di carreggiata.
Art. 13 cpv. 1
1I conducenti in manovra di svolta devono mettersi per tempo in preselezione. Questa norma si applica anche quando si svolta senza che vi sia un’intersezione e, per quanto possibile, su strade strette.
Art. 14 cpv. 4
4I cavallerizzi e i conducenti di cavalli e di altri animali grossi sono equiparati ai conducenti di veicoli a motore per quanto riguarda la precedenza.