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Consultazione 2018/68: Modificazione delle norme della circolazione e della segnaletica stradale · 5 pagine
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Ordinanza RU 201x
2bisL’estremità di carichi o singole parti che sporgono posteriormente di oltre 1 m dal veicolo deve essere contrassegnata chiaramente.
4Abrogato
Art. 91a cpv. 1 lett. k e l
1Non sono assoggettati al divieto di circolare la notte e la domenica:
k. i veicoli d’epoca designati come tali nella licenza di circolazione;
l. i veicoli il cui interno è adibito a locale appositamente attrezzato per donazioni di sangue.
Art. 97a Sistemi informativi delle autorità di rilascio dei permessi
1Ai fini dell’adempimento della propria attività, le autorità preposte al rilascio dei permessi possono gestire, entro i limiti della propria competenza, sistemi informativi autonomi riguardanti:
a. permessi per veicoli e trasporti speciali;
b. permessi di circolare la notte e la domenica.
2Detti sistemi informativi contengono in particolare i seguenti dati:
a. nome e indirizzo del richiedente, del destinatario della fattura e del titolare del permesso;
b. data del viaggio e percorso;
c. categoria di veicolo;
d. dati tecnici relativi al veicolo utilizzato;
e. dati relativi alla merce trasportata.
3Il sistema informativo contiene inoltre gli indirizzi di tutti i corpi di polizia stradale cantonale e delle autorità di rilascio dei permessi.
4Le autorità di rilascio dei permessi possono scambiarsi elettronicamente i dati di cui al capoverso 2 mediante apposita interfaccia.
5Nell’ambito della propria attività di controllo, le competenti autorità di esecuzione ottengono, su richiesta, accesso a determinati permessi.
6Per verificare i dati dei richiedenti il sistema informativo può accedere, mediante un’interfaccia, ai dati del veicolo necessari a tal fine contenuti nel sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione (SIAC). L’accesso può avvenire soltanto nel rispetto delle disposizioni speciali per il SIAC.
II
La presente ordinanza entra in vigore il ....