Progetto
Consultazione 2018/73: Assicurazione contro la disoccupazione: adeguamenti in materia di sgravio amministrativo · 5 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 3Fedlex · Progetto
Allegato (cifra. III)
Modifica di altri atti normativi
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Legge del 6 ottobre 19895 sul collocamento
Art. 25 cpv. 1, 2 e 3
1La Direzione consolare del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) gestisce un servizio di consulenza che fornisce, senza garanzia di esattezza, informazioni sulle prescrizioni d’entrata, le possibilità di lavoro e le condizioni di vita nei Paesi esteri e le trasmette a persone che desiderano esercitare un’attività lucrativa all’estero.
2L’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione sostiene nella ricerca di un posto di lavoro i cittadini svizzeri che desiderano rimpatriare e coordina gli sforzi degli uffici del lavoro per il loro collocamento.
3Abrogato
Art. 35 cpv. 1, 2, 3, 3bis, 3tere 5 lett. d Sistemi d’informazione
1L’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione (art. 83 cpv. 3 della legge federale del 25 giugno 19826 sull’assicurazione contro la disoccupazione) gestisce dei sistemi di informazione per:
a. il collocamento pubblico (art. 83 cpv. 1bislett. b della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione) che servono a:
1. facilitare il collocamento;
2. rendere esecutiva la legge sull’assicurazione contro la disoccupazione;
3. osservare il mercato del lavoro;
4. agevolare la collaborazione fra gli organi del servizio pubblico di collocamento, dell’assicurazione contro la disoccupazione e dell’assicurazione per l’invalidità;
5. agevolare la collaborazione fra gli organi dell’assicurazione contro la disoccupazione, il servizio pubblico di collocamento, i collocatori privati e i datori di lavoro.
b. l’operatività della piattaforma del servizio pubblico di collocamento (art. 83 cpv. 1bislett. e della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione) che servono a:
1. consultare i posti vacanti;
2. consultare i posti vacanti soggetti all’obbligo di annuncio;
3. annunciare posti vacanti;
4. contattare persone in cerca d’impiego;
5. gestire i posti vacanti.
2I sistemi d'informazione possono trattare dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione conformemente all’articolo 33a capoverso 2, e profili della personalità.
3I seguenti uffici e organi hanno accesso al sistema del servizio pubblico di collocamento (art. 83 cpv. 1bislett. b della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione) e possono trattare dati:
a. Abrogata;
b. Abrogata;
c. gli uffici cantonali del lavoro (art. 32 cpv. 2), per adempiere i loro compiti legali (art. 85 della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione);
d. i servizi logistici per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, per adempiere i loro compiti legali (art. 85c della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione);
e. gli uffici regionali di collocamento, per adempiere i loro compiti legali (art. 85b della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione);
f. Abrogata;
g. gli organi dell’assicurazione per l’invalidità, ai fini della reintegrazione professionale delle persone nel quadro della collaborazione interistituzionale conformemente all’articolo 35a;
h. Abrogata;
i. Abrogata;
j. Abrogata;
k. gli organi dell’assistenza sociale, ai fini della reintegrazione professionale delle persone nel quadro della collaborazione interistituzionale conformemente all’articolo 35a.