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Consultazione 2018/73: Assicurazione contro la disoccupazione: adeguamenti in materia di sgravio amministrativo · 5 pagine

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Allegato (cifra. III)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 6 ottobre 19895 sul collocamento

Art. 25 cpv. 1, 2 e 3

1La Direzione consolare del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) gestisce un servizio di consulenza che fornisce, senza garanzia di esattezza, informazioni sulle prescrizioni d’entrata, le possibilità di lavoro e le condizioni di vita nei Paesi esteri e le trasmette a persone che desiderano esercitare un’attività lucrativa all’estero.

2L’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione sostiene nella ricerca di un posto di lavoro i cittadini svizzeri che desiderano rimpatriare e coordina gli sforzi degli uffici del lavoro per il loro collocamento.

3Abrogato

Art. 35 cpv. 1, 2, 3, 3bis, 3tere 5 lett. d Sistemi d’informazione

1L’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione (art. 83 cpv. 3 della legge federale del 25 giugno 19826 sull’assicurazione contro la disoccupazione) gestisce dei sistemi di informazione per:

a. il collocamento pubblico (art. 83 cpv. 1bislett. b della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione) che servono a:

1. facilitare il collocamento;

2. rendere esecutiva la legge sull’assicurazione contro la disoccupazione;

3. osservare il mercato del lavoro;

4. agevolare la collaborazione fra gli organi del servizio pubblico di collocamento, dell’assicurazione contro la disoccupazione e dell’assicurazione per l’invalidità;

5. agevolare la collaborazione fra gli organi dell’assicurazione contro la disoccupazione, il servizio pubblico di collocamento, i collocatori privati e i datori di lavoro.

b. l’operatività della piattaforma del servizio pubblico di collocamento (art. 83 cpv. 1bislett. e della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione) che servono a:

1. consultare i posti vacanti;

2. consultare i posti vacanti soggetti all’obbligo di annuncio;

3. annunciare posti vacanti;

4. contattare persone in cerca d’impiego;

5. gestire i posti vacanti.

2I sistemi d'informazione possono trattare dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione conformemente all’articolo 33a capoverso 2, e profili della personalità.

3I seguenti uffici e organi hanno accesso al sistema del servizio pubblico di collocamento (art. 83 cpv. 1bislett. b della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione) e possono trattare dati:

a. Abrogata;

b. Abrogata;

c. gli uffici cantonali del lavoro (art. 32 cpv. 2), per adempiere i loro compiti legali (art. 85 della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione);

d. i servizi logistici per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, per adempiere i loro compiti legali (art. 85c della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione);

e. gli uffici regionali di collocamento, per adempiere i loro compiti legali (art. 85b della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione);

f. Abrogata;

g. gli organi dell’assicurazione per l’invalidità, ai fini della reintegrazione professionale delle persone nel quadro della collaborazione interistituzionale conformemente all’articolo 35a;

h. Abrogata;

i. Abrogata;

j. Abrogata;

k. gli organi dell’assistenza sociale, ai fini della reintegrazione professionale delle persone nel quadro della collaborazione interistituzionale conformemente all’articolo 35a.

5 RS 823.11

6 RS 837.0