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Consultazione 2018/73: Assicurazione contro la disoccupazione: adeguamenti in materia di sgravio amministrativo · 5 pagine

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e. l’operatività della piattaforma del servizio pubblico di collocamento.

Art. 96c cpv. 1, 1bis, 1ter, 1quater, 2, 2bise 2terAccesso ai sistemi d’informazione gestiti dall’ufficio di compensazione

1Per effettuare il pagamento, il conteggio e la contabilizzazione delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione, le casse di disoccupazione hanno accesso al sistema d’informazione per il pagamento delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione (art. 83 cpv. 1bislett. a).

1bisGli uffici che hanno accesso al sistema d’informazione del servizio pubblico di collocamento (art. 83 cpv. 1bislett. b) sono elencati all’articolo 35 capoverso 3 LC3;

1terPer ottenere gli indicatori relativi alle prestazioni e alla gestione necessari, hanno accesso al sistema d’informazione per l’analisi dei dati del mercato del lavoro (art. 83 cpv. 1bislett. c):

a. i servizi cantonali (art. 85);

b. gli uffici regionali di collocamento (art. 85b);

c. i servizi logistici per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (art. 85c);

d. le casse di disoccupazione (art. 77 e 78).

1quaterPossono creare un profilo sulla piattaforma di accesso ai servizi online (art. 83 cpv. 1bislett. d):

a. gli assicurati, per l’annuncio, le domande di prestazioni e l’adempimento degli obblighi di controllo di cui all’articolo 17;

b. le persone in cerca d’impiego, per l’annuncio e la consulenza da parte dell’ufficio regionale di collocamento;

c. i datori di lavoro, per far valere le prestazioni conformemente agli articoli 31 e 42 e per adempiere i propri obblighi di cui all’articolo 88.

2Abrogato

2bisSe necessario all’esecuzione della presente legge e della LC, è autorizzato lo scambio di dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione e profili della personalità, tra i sistemi d’informazione dell’assicurazione contro la disoccupazione (art. 83 cpv. 1bis) e del servizio pubblico di collocamento (art. 35 LC).

2terAbrogato

Art. 96d Accesso al registro degli abitanti

Per verificare il domicilio dell’assicurato, gli organi di esecuzione di cui agli articoli 76 capoverso 1 lettere a e c nonché 85b possono accedere, mediante procedura di richiamo, al registro degli abitanti, purché il diritto cantonale li autorizzi.

Art. 97a cpv. 1 lett. cbise cpv. 8

1

Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all’articolo 334:

cbisalle autorità fiscali cantonali, se il diritto cantonale prevede che il conteggio delle prestazioni sia trasmesso loro direttamente;

8I dati possono essere comunicati per via elettronica.

II

Disposizioni transitorie della modifica del …

III

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

IV

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

3 RS 823.11

4 RS 830.1