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Consultazione 2018/73: Assicurazione contro la disoccupazione: adeguamenti in materia di sgravio amministrativo · 5 pagine
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2. Legge federale del 19 giugno 19597 sull’assicurazione per l’invalidità
Art. 54 cpv. 5 e 6
5I Cantoni possono delegare compiti previsti dal diritto federale a un ufficio AI cantonale. La delega sottostà all’approvazione del Dipartimento federale dell’interno; essa può essere vincolata a condizioni e oneri.
6I Cantoni possono delegare alcuni dei compiti degli uffici AI cantonali di cui all’articolo 57 capoverso 1, inclusa la competenza di emanare decisioni, alle istituzioni pubbliche di cui all’articolo 68biscapoverso 1. La delega sottostà all’approvazione del Dipartimento federale dell’interno; essa può essere vincolata a condizioni e oneri.