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Consultazione 2018/73: Assicurazione contro la disoccupazione: adeguamenti in materia di sgravio amministrativo · 5 pagine
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Legge federale sull’assicurazione obbigatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza Progetto preliminare (Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione, LADI)
Modifica del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del …1,
decreta:
I
La legge del 25 giugno 19822 sull’assicurazione contro la disoccupazione è modificata come segue:
Art. 10 cpv. 3
3La persona che cerca lavoro è considerata totalmente o parzialmente disoccupata soltanto quando si è annunciata per essere collocata.
Art. 17 cpv. 2 e 2bis
2L’assicurato deve annunciarsi personalmente per il collocamento il più presto possibile, ma al più tardi il primo giorno per il quale fa valere l’indennità di disoccupazione, e osservare da quel momento le prescrizioni di controllo emanate dal Consiglio federale.
2bisL’annuncio per il collocamento è elaborato dal servizio competente di cui agli articoli 85 e 85b.
Art. 35 cpv. 2
2Se il numero dei preannunci di lavoro ridotto è superiore a quello dei preannunci inoltrati sei mesi prima e se le previsioni del mercato del lavoro fornite dalla Confederazione per i dodici mesi successivi non prospettano miglioramenti, il Consiglio federale può prolungare temporaneamente la durata massima delle prestazioni di al massimo sei periodi di conteggio. Se in un secondo tempo la durata massima delle prestazioni viene di nuovo prolungata temporaneamente, sono determinanti unicamente le previsioni del mercato del lavoro della Confederazione.
Art. 36 cpv. 1, primo periodo, nonché cpv. 5
1Un datore di lavoro che intende far valere l’indennità per lavoro ridotto per i suoi lavoratori deve annunciarlo almeno dieci giorni prima dell’inizio del lavoro ridotto.
5Il Consiglio federale disciplina la procedura di preannuncio.
Art. 40
Abrogato
Art. 41 cpv. 1, 2 e 5
Abrogati
Art. 49
Abrogato
Art. 53 cpv. 4
4Il Consiglio federale disciplina la procedura di annuncio.
Art. 83 cpv. 1 lett. i e o nonché cpv. 1bis
i. Abrogata
o. Abrogata
1bisPer adempiere i compiti legali nonché a scopi statistici, l’ufficio di compensazione gestisce dei sistemi d’informazione per:
a. il pagamento delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione;
b. il collocamento pubblico;
c. l’analisi dei dati del mercato del lavoro;
d. l’operatività della piattaforma di accesso ai servizi online destinata alle persone di cui all’articolo 96c capoverso 1quater;
RS ..........
1FF 20..
2 RS 837.0
2018–......