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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine
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Consultazione
1. Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica
1.1 Situazione iniziale
Le disposizioni rilevanti dei Regolamenti (CE) n. 889/20081 e n. 1235/20082 sono riprese nell’ordinamento giuridico svizzero nel quadro dell’ordinanza del DEFR, le cui disposizioni secondo l’allegato 9 dell’Accordo bilaterale con l’UE3 sono riconosciute equivalenti alle corrispettive disposizioni europee. Le modifiche dei succitati regolamenti europei comportano degli adeguamenti all’ordinanza del DEFR al fine di garantire l’equivalenza con le disposizioni dell’UE.
L’adeguamento dell’ordinamento giuridico svizzero al nuovo diritto europeo che entrerà in vigore il 1° gennaio 2019 è attuato mediante modifica dell’ordinanza del DEFR.
1.2 Sintesi delle principali modifiche
a) Diverse disposizioni transitorie vengono prorogate data l’insufficiente disponibilità sul mercato svizzero di alimenti per animali e di sostanze ausiliarie per la trasformazione.
b) L’elenco degli enti di certificazione viene adeguato allo scopo di armonizzare la procedura di importazione della Svizzera con quella europea nell’ottica dell’introduzione definitiva di
TRACES il 1° gennaio 2019.
1.3 Commento ai singoli articoli
Articolo 3c Pratiche e trattamenti enologici
L’articolo 3c è sottoposto a revisione totale.
Disposizioni transitorie della modifica del 31 ottobre 2012, capoverso 5
Il termine entro cui la quota degli alimenti proteici non provenienti da coltura biologica è limitata al 5 per cento del consumo alimentare totale (calcolato annualmente in percentuale di sostanza secca) per i non ruminanti deve essere prorogato al 31 dicembre 2019 poiché la disponibilità sul mercato svizzero di alimenti proteici biologici per animali di qualità sufficiente è limitata. Questo termine è stato prorogato anche nell’UE.
Disposizioni transitorie della modifica del 1° settembre 2016, capoverso 3
Essendo la disponibilità di queste sostanze ausiliarie sul mercato svizzero assai limitata, il termine per l’impiego di cera di carnauba (E 903) di cui all'allegato 3 parte A non ottenuta da materie prime biologiche, di oli vegetali di cui all'allegato 3 parte B numero 1 non ottenuti da produzione biologica e di cera di carnauba per la preparazione di derrate alimentari di origine vegetale di cui all'allegato 3 parte B numero 1 non ottenuta da materie prime biologiche è stato prorogato fino al 31 dicembre 2019.
1 Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli
2 Regolamento (CE) n.1235/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi
3 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81)