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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine
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Consultazione
4 Ordinanza del 22 settembre 1997 concernente l’agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull’agricoltura biologica, RS 910.18)
4.1 Situazione iniziale
L’ordinanza sull’agricoltura biologica disciplina le esigenze poste ai prodotti commercializzati come “prodotti biologici”. Si applica a tutti i prodotti agricoli, alle derrate alimentari, agli alimenti per animali e agli animali da reddito.
L’ordinanza sull’agricoltura biologica in vigore dal 1997 si basa sul principio dell’equivalenza con la corrispettiva legislazione europea, che riveste una particolare importanza nell’ottica di un commercio internazionale privo di ostacoli. L’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (Accordo agricolo) prevede, all’allegato 9, disposizioni che sanciscono l’equivalenza della legislazione e le modalità per garantirla.
4.2 Commento all’articolo modificato
Articolo 39d
È consentito tenere attaccati i caprini alle condizioni finora vigenti fino al 31 dicembre 2022. Non è più necessario il consenso dell’ente di certificazione in quanto questo viene già informato in merito nel quadro del regime di controllo delle aziende di cui all’allegato 1 numero 3.1.
Conformemente all’Accordo agricolo, sono esclusi dal regime di equivalenza i prodotti ottenuti dall'allevamento svizzero di caprini qualora gli animali beneficino della deroga prevista dall'articolo 39d dell'ordinanza sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente.
4.3 Ripercussioni
4.3.1 Confederazione
Nessuna ripercussione.
4.3.2 Cantoni
Nessuna ripercussione.
4.3.3 Economia
La disposizione non comporta ostacoli tecnici al commercio.
4.4 Rapporto con il diritto internazionale
Non viene pregiudicato il regime dell’equivalenza delle prescrizioni legali e amministrative di cui all’allegato 9 appendice 1 dell’Accordo agricolo dove questa deroga è menzionata esplicitamente.
4.5 Entrata in vigore
L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.
4.6 Basi legali
Articoli 14 capoverso 1 lettera a, 15 e 177 della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (LAgr) nonché articolo 21 della legge del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC).