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Consultazione 2018/8: Pacchetto di ordinanze agricole 2018 · 252 pagine

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2 Riduzioni dei contributi e del supplemento

2.1 Le disposizioni di cui all'allegato 8 numeri 2.2.1-2.2.6 OPD11 sono applica-

bili nei casi in cui le riduzioni non possono essere effettuate o possono essere effettuate solo parzialmente nell'ambito dei pagamenti diretti. Se i punti in caso di recidiva di cui all'allegato 8 numero 2.2 o 2.3 OPD sono uguali o superiori a 110, nell'anno di contribuzione non sono versati contributi per singole colture né alcun supplemento per i cereali.

2.2 Sono applicabili le disposizioni di cui all'allegato 8 numeri 2.11.1, 2.11.2 e

2.11.4 OPD. La riduzione ammonta a 500 franchi alla prima infrazione. A partire dalla prima recidiva ammonta al 25 per cento del totale dei contributi per singole colture e dei supplementi, tuttavia al massimo a 3000 franchi.

2.3 Le riduzioni di cui ai numeri 2.4-2.8 avvengono mediante la detrazione di

importi forfettari, importi per unità, una percentuale dei contributi per singole colture o del supplemento per i cereali in questione o una percentuale di tutti i contributi per singole colture e i supplementi. In caso di correzione delle indicazioni di cui ai numeri 2.5, 2.6 e 2.8, il versamento dei contributi o del supplemento è effettuato in base alle indicazioni corrette.

2.4 Inoltro della domanda

Lacuna per il punto di controllo Riduzione o provvedimento

a. Inoltro tardivo della doman- prima constatazione 100 fr.

da; il controllo può essere ef- prima e seconda recidiva 200 fr.

fettuato regolarmente

dalla terza recidiva 100 % dei contributi per singole colture o del

supplemento in questione b. Inoltro tardivo della doman- 100 % dei contributi per da; il controllo non può esse- singole colture o del re effettuato regolarmente supplemento in questione c. Domanda incompleta o Termine per completalacunosa mento o correzione

11 RS 910.13